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Come fare ricorso

 

Se si ritiene di essere stati multati ingiustamente, ovviamente, il ricorso deve essere motivato da validi presupposti giuridici (errori formali e/o sostanziali quali cartelli inesistenti, dati errati, categorie aventi diritto a deroghe, etc.).

I TEMPI DEL RICORSO
Entro 60 giorni al Prefetto, entro 30 giorni al Giudice di Pace (pena l’inammissibilità):

  • dalla contestazione effettuata personalmente al trasgressore;
  • dalla notifica presso la residenza/dimora/domicilio/domicilio legale dichiarato dall’interessato/ufficio postale, al proprietario del veicolo o altra persona obbligata per legge.

Se si è in possesso solo del preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo, non è possibile ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace, ma bisogna attendere la notifica.

A CHI FARE RICORSO
• Al Prefetto della Provincia in cui è stata commessa la violazione (se il ricorso è respinto, sarà ingiunto il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione iniziale);
• oppure al Giudice di Pace della località ove è stata commessa la violazione (la sospensione del provvedimento impugnato non è automatica, ma può seguire solo ad espressa richiesta del ricorrente e conseguente eventuale decisione in tal senso da parte del Giudice). Il ricorso, contro il verbale relativo a violazione di norma del Codice della Strada, proposto al Giudice di Pace preclude la possibilità di ricorrere al Prefetto (e viceversa).

CHI PUO’ FARE RICORSO
Il conducente o il proprietario del mezzo o legale rappresentante di questi o esercente la potestà in caso di minore.

CON QUALI MODALITA' FARE RICORSO
Utilizzare il Servizio Sportello on-line o il Servizio Sportello front-office

Se ci si rivolge al Prefetto, il ricorso può essere inviato tramite la Polizia Municipale o direttamente al Prefetto, con raccomandata con avviso di ricevimento. Se presentato al Giudice di Pace, il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Cancelleria del G.d.P.
In caso di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non si deve mai effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione né prima né dopo la presentazione del ricorso e sino alla pronuncia dell’autorità in questione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.

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