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Ordinanza sindacale n.82 - Divieto di scoppi di petardi e similari

dal 22 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

 

IL SINDACO

RILEVATO

che nell’approssimarsi delle feste di Capodanno è diffusa la  consuetudine di festeggiare  con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, in particolare nella notte di capodanno, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti e successivi;
che tale pratica è spesso causa di danni e lesioni alle persone, anche gravissimi, provocati dall’uso improprio o dal malfunzionamento di tali ordigni; danni fisici che possono colpire sia chi maneggia tali strumenti, sia chi possa venirne accidentalmente colpito;
che tale pratica, a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, provoca, altresì, effetti traumatici agli animali d’affezione che, per effetto del panico da rumore, possono impazzire e riportare gravi conseguenze cardiache, oltre che costituire pericolo anche per l’ambiente e le persone che li circondano;
che i fuochi d’artificio provocano, inoltre, un vertiginoso aumento delle polveri sottili, come le polveri di stronzio, bario, rame, alluminio, titanio e ferro, tutte sostanze dannose per la salute, soprattutto dei bambini;
che,   in   conseguenza   delle   suddette   pratiche,   si   possono,   altresì,   verificare   danni   materiali   al patrimonio pubblico e privato ed all’ambiente naturale;
che è ormai crescente il fenomeno della vendita di petardi, botti e artifici pirotecnici illegali, non conformi alle normative di riferimento o illegalmente immessi in commercio;
che i suddetti prodotti vengono, peraltro, talvolta utilizzati per il compimento di atti illeciti e/o azioni criminose che possono essere agevolate dal frastuono provocato dai petardi;


RACCOMANDA

• di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita e mai da venditori ambulanti;
• di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente provvisti della marcatura CE, che rechino una etichetta regolamentare e completa di tutte le indicazioni stabilite dalla legge, ossia, oltre alla marcatura CE, il nome del prodotto, la ditta produttrice, il Paese di produzione e l'importatore, la categoria, le principali caratteristiche costruttive (tra le quali il peso netto della massa attiva del prodotto esplodente), una descrizione chiara e completa delle modalità d'uso e l’indicazione delle limitazioni alla vendita in relazione all’età dell’acquirente ai sensi dell’art. 5 del D.L. 58/2010 (la "Cat.1" (o F1) deve essere ceduta ai maggiori di anni 14 mentre la "Cat. 2" (o F2) deve essere ceduta ai maggiori di anni 18), avvisandosi che i prodotti privi di un'etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi "fuochi proibiti", non essendo garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di funzionamento, con evidente pericolosità per chi li utilizza e per l’ambiente circostante;
• di   non   raccogliere botti, petardi,   o   qualsiasi   artificio   inesploso,  né  tantomeno di provare a riaccenderli;
Il documento informatico è firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi degli artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005
• agli esercenti l’osservanza delle limitazioni alla vendita ai minori di anni 14 e di anni 18 secondo quanto previsto dal citato art. 5 del D.L. 58/2010, nonché l’osservanza di tutte le altre prescrizioni di legge;

ORDINA

a partire dalle ore 6.00 del 22 dicembre 2021 e sino alle ore 24.00 del 9 gennaio 2022:

• Il divieto di vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria IV e V del TULPS compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie.  In particolare è  vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo raudo o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
• Il divieto di utilizzare, lanciare, sparare e accendere, ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V”, gruppi D ed E (ad   eccezione di eventuali spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58), nel raggio di 50 metri dai seguenti luoghi pubblici:

- Aree a verde e parchi pubblici;
- Chiese in occasione delle Sante Messe di Natale e Capodanno;
- Corso Vittorio Emanuele III;
- Lungomare Falcomatà;
- Corso Garibaldi;
- Piazza Duomo;
- Piazza Italia;
- Piazza Castello;
- Piazza De Nava;
- Piazza Camagna;
- Piazza San Giorgio;
- Piazza Genoese;
- Piazza Garibaldi;
- Piazza Indipendenza.

• Il divieto assoluto di qualsiasi manipolazione dei prodotti in argomento (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti;
• L’intensificazione   da   parte   degli   agenti   della   Polizia   Municipale   dei   controlli   ai   fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione dei divieti disposti con la presente ordinanza;

Alla sezione link a destra l'Ordinanza n. 82 del 21/12/2021 versione integrale

(Pubbl. il 21/12/2021)

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Ordinanza sindacale n.82 - Divieto di scoppi di petardi e similari