Si sintetizza brevemente l'Ordinanza Sindacale nr. 18 del 07.05.2015 avente come oggetto "Occupazione suolo pubblico. Applicazione art.3, comma 16, della Legge 15/07/2009 n.94" con la quale il Sindaco ORDINA:
- Che i Dirigenti dei competenti Uffici Comunali, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva, effettuata ai fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio comunale, applichino le disposizioni previste all’art.20 del Codice della Strada ed all’art.3, comma 16, della Legge 94/2009 e adottino i provvedimenti consequenziali;
- che il provvedimento di chiusura dell’esercizio commerciale sia immediatamente esecutivo;
- che nel caso di recidiva, quando il trasgressore è sanzionato per due volte nell’arco dell’anno solare, oltre all’applicazione delle suddette sanzioni, maggiorate progressivamente, non sia concessa, per i due anni successivi alla data di accertamento della seconda violazione, alcuna autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
- che per le occupazioni di suolo pubblico, effettuate per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio comunale, eccedenti lo spazio autorizzato o, comunque, difformi dalle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo, trovino applicazione le sanzioni previste nel vigente Regolamento Comunale Suolo Pubblico, approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.69/2012.
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