Scade il 30 giugno 2009 il termine per la presentazione della dichiarazione reddituale per lanno 2008.
Sono interessati dalla verifica reddituale i pensionati titolari delle seguenti prestazioni:
- integrazione della pensione al minimo (art. 2, comma 13, legge n. 335 del 1995)
- assegno per il nucleo familiare
- pensione al coniuge superstite (maturata dopo il 17/08/1995)
- incremento di maggiorazione (art. 38 legge 448 del 2001)
- somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima, legge 127 del 2007)
La mancata presentazione della dichiarazione comporterà, a partire dal mese di ottobre 2009, la sospensione del rateo di pensione legato al reddito.
Il pensionato, che abbia ricevuto dallInpdap la lettera "Richiesta Redditi" per lanno 2008, nonché gli eventuali solleciti per i redditi dellanno 2007, deve recarsi, munito della lettera Richiesta redditi", presso uno dei soggetti abilitati in convenzione con lIstituto, cioè: Centri di assistenza fiscale (CAF), Consulenti tributari, Dottori e Ragionieri Commercialisti, Consulenti del lavoro e Revisori dei Conti. I soggetti abilitati provvederanno alla elaborazione dei dati e alla trasmissione telematica della Dichiarazione Reddituale. La dichiarazione non può essere resa direttamente agli uffici Inpdap.
Nel caso in cui i pensionati, destinatari delle prestazioni pensionistiche sopra elencate, non abbiano ricevuto la lettera "Richiesta Redditi", potranno segnalarlo alla sede Inpdap competente che provvederà a regolarizzare le relative partite di
pensione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet
www.inpdap.gov.it