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Nascita - Comunicazioni, attribuzione del nome...

 

Cosa è:
E’ la comunicazione obbligatoria , in forma di dichiarazione, della nascita di una persona da rendere presso il Comune dove si è verificato l’evento o di residenza dei genitori

Chi può rendere la dichiarazione di nascita
I genitori uniti in matrimonio:
• uno dei due genitori o entrambi
• un loro procuratore speciale
• medico/ostetrica che ha assistito al parto
• persona che ha assistito al parto
I genitori non uniti in matrimonio:
• dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
• dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio

Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento.
La denuncia di nascita è resa senza la presenza di testimoni.

Quando:
Entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all’Ufficiale di stato civile del Comune di nascita o di residenza
Entro 3 giorni se invece viene resa presso la Direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita. (In questo caso sarà cura del Direttore sanitario trasmetterla al Comune nei 10 giorni successivi)
La denuncia della nascita, resa dopo i 10 giorni , è tardiva. In questo caso il dichiarante dovrà indicare il motivo del ritardo, che risulterà nell’atto stesso, che verrà poi segnalato al Procuratore della Repubblica.


Dove:
Presentando un documento di riconoscimento e attestazione di parto:
• presso il comune dove è avvenuto il parto
• presso il Comune di residenza dei genitori
• nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre
• presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della casa di cura dove è avvenuta la nascita

Presso il Comune di  Reggio Calabria:
Palazzo Uffici Demografici, U.O. Stato Civile, Servizio Nascite
Via Del Torrione prolungamento n.1
Tel. 0965362444 – Fax 0965812359


Attribuzione del nome al neonato
Può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino.
Il nome può essere composto da uno o da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre;
In questo caso tutti gli elementi del prenome verranno riportati nelle certificazioni di anagrafe e di stato civile  e nei documenti del bambino.


Indicazione sul nome
Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 396/2000, cioè fino al 30/03/2001, un nome composto da più elementi anche se separati fra loro, può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe. L’istanza  va presentata unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, anche a mezzo posta o via fax.

Normativa di riferimento
D.P.R. 3 novembre 2000 n.396
Codice Civile artt.  6 e 250 e segg.
D.P.R.n. 445/2000
D.M. 27 febbraio 2001
Circolare MIACEL n. 9 dell’11 luglio 2001

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