In data 2 agosto 2017 è stato pubblicato un articolo da una testata on line, che riferiva del contenuto di una sentenza di condanna subita dallEnte comunale, adducendone i motivi alla presunta e mancata costituzione in giudizio operata per volontà del sindaco Giuseppe Falcomatà.
Il primo cittadino avrebbe, secondo la versione offerta dal giornalista, rinunciato ad opporre utili difese per lEnte allinterno di un contenzioso di lavoro proposto da un dirigente nominato a suo tempo dallamministrazione guidata dal Prof. Italo Falcomatà.
Tutto ciò sebbene il Comune avesse già vinto i giudizi di primo e secondo grado, omettendo inspiegabilmente di difendersi in Cassazione sezione Lavoro.
Lufficio stampa dellEnte ha chiesto la rettifica del pezzo , tuttavia al fine di scongiurare la diffusione di fatti non corrispondenti al vero che potrebbero ingenerare riflessioni fuorvianti e virali si riportano le motivazioni avanzate a supporto.
«Lamministrazione del sindaco Giuseppe Falcomatà risulta estranea rispetto alle sorti del procedimento, in quanto non in carica allepoca dei fatti. Dalla ricostruzione operata si evince senza dubbio che i termini di costituzione per il Comune nel procedimento in Cassazione che avrebbe dovuto instaurarsi entro dicembre 2011, risultano allatto dellelezione del sindaco Giuseppe Falcomatà, avvenuta nellottobre 2014, evidentemente scaduti, da cui la insanabile contumacia».
Viene altresì riportata a corredo della presente nota la scansione amministrativa del procedimento: «Con prot.171135 del 21.11.2011 il legale esterno incaricato dallEnte nei precedenti giudizi di primo e secondo grado, comunica allufficio legale dellEnte, la notifica del ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.1298/2010 . Nella stessa giornata, (con prot. 17138 del 21.11.2011), la Dirigente dellUfficio Legale trasmette allo Staff del Sindaco pro tempore, la copia del ricorso evidenziando lopportunità di costituirsi in giudizio per far valere le ragioni dellEnte, già accolte nei giudizi di primo e secondo grado.
Il Sindaco p.t, Demetrio Arena con prot. 140 staff del 6 febbraio 2012 nomina il professionista esterno abilitato allesercizio in Cassazione. Lo stesso professionista, (con prot. 93632 dell11 giugno 2012) comunica al Sindaco Arena che la determina di incarico è stata adottata quando i termini di legge erano abbondantemente decorsi. La notifica del controricorso sarebbe dovuta avvenire entro il 20.12.2011, da cui «la mancata accettazione dell'incarico e il conseguente dispiegamento di nessuna utile difesa».
Reggio Calabria 2.08.2017
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