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Ordinanza di divieto di vendita e consumo sul posto di bevande in bottiglie di vetro e lattine

Ordinanza Sindacale n.34 staff del 02.07.2015 - Il divieto avrà efficacia fino al 31 ottobre 2015

 

Ordinanza Sindacale n.34 staff del 02.07.2015

ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO SUL POSTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE

IL SINDACO

Vista la relazione del Comando della Polizia Municipale con la quale è stato segnalato che, nell'ambito dei servizi istituzionali di controllo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali di intrattenimento sono emerse situazioni di degrado e di disturbo della pacifica ed ordinata vivibilità, soprattutto durante le ore serali e notturne, e sono state rilevate criticità nella gestione della sicurezza urbana, dovute alla presenza di numerose persone dedite al consumo di bevande, soprattutto alcolici, con conseguenti atteggiamenti poco rispettosi del decoro urbano, consistenti in schiamazzi, danneggiamenti e nell'abbandono sul suolo pubblico di rifiuti, in particolare bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi, e lattine;

Considerato che tali problematiche si concentrano soprattutto nel centro cittadino e, segnatamente, nell'area ricompresa tra l'Argine Calopinace a sud e l'Argine Annunziata a nord, tra il Lungomare Vittorio Emanuele III a ovest e la Via Reggio Campi a est, in corrispondenza dei numerosi esercizi di somministrazione, nei pressi delle attività commerciali di vicinato e nei principali spazi di aggregazione;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza urbana e per prevenire anche fenomeni di abusivismo commerciale;

Ritenuta l'urgente necessità, al fine di prevenire pericoli ai suddetti beni tutelati, di vietare nelle aree sopraindicate la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, il consumo e la detenzione in luogo pubblico ai fini della vendita di bevande racchiuse in contenitori vitrei o metallici;

Visto l'art.54 del T.U. 267/2000;

ORDINA

1. per le ragioni ed ai sensi delle motivazioni indicate in premessa, è fatto divieto a chiunque, nell'area cittadina, perimetro compreso, delimitata dall'Argine Calopinace a sud, dall'Argine Annunziata a nord, dal Lungomare Vittorio Emanuele III a ovest e dalla Via Reggio Campi a est:

a) di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;
b) di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine;
c) di detenere in luogo pubblico bottiglie di vetro e lattine ai fini della vendita.

2. I divieti di vendita, di consumo sul posto e di detenzione ai fini della vendita trovano applicazione tutti i giorni dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno successivo.

3. Gli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi di legge nonché i circoli, le Associazioni e gli Enti diversi in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande possono vendere, nelle fasce orarie sopracitate, bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, esclusivamente per il consumo all'interno dei locali dell'esercizio o in una superficie di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata, curando l o smaltimento dei citati contenitori.

Agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di bevande ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 11411998 e alle attività artigianali per la vendita e l'asporto di alimenti e bevande, è consentita la vendita  di bottiglie  di vetro o di lattine  sempreché  siano, a loro volta,  racchiuse  in apposita confezione.

La presente ordinanza avrà efficacia dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente fino al 31 ottobre 2015.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, da euro 25,00 ad euro 500,00, pagamento in misura ridotta entro 60 giorni euro 400,00, giusta delibera di G.C. 354 del 08/09/2008 .

E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di  speciali disposizioni legislative o regolamentari, con particolare riferimento all'articolo 650 del codice penale.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria.

Il Corpo di Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sez. Staccata di Reggio Calabria - entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione ali'Albo Pretori o del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

Reggio Calabria, dal Palazzo Municipale, addì 02 luglio 2015


L'ordinanza integrale è presente nella sezione Link sulla destra

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