Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Decreto Maroni) - convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
In tutto il territorio comunale è vietato stazionare con caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, in forma singola o collettiva, allestendo un accampamento anche mediante l'occupazione di suolo pubblico con vettovaglie, biancheria, ecc. e con altri strumenti utilizzati per la realizzazione di un "campo".
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 25,00 ed 500,00 con pagamento in misura ridotta dell'importo di 300,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.
All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e quantaltro occupi il suolo pubblico ed a cessare il comportamento vietato.
Nel caso non venga effettuato il ripristino dei luoghi, provvederà il Comune a spese dei trasgressori previste in euro 100,00 per la chiamata d'intervento del personale incaricato, aumentate di euro 50,00 per ogni periodo minimo, rapportato alla mezz'ora, nel quale il personale rimane impegnato nelle operazioni di pulizia e di rimozione.
Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto.