Con la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 37 del 3 settembre 2015, è stato approvato il "Piano di ricognizione, alienazione e valorizzazione dei beni immobili comunali non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali per il triennio 2015-2017", ai sensi dell'art. 58 del DI. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008.
L'inserimento dei beni nel predetto Piano:
- ne determina la classificazione come patrimonio "disponibile" e la destinazione urbanistica anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici;
- ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civ., nonché effetti sostituivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008;
- comporta la determinazione delle previsioni di entrata derivanti dal plusvalore dall'alienazione dei beni patrimoniali ivi iscritti, ai fini dell'utilizzazione delle predette risorse per garantire gli equilibri di bilancio;
Ai sensi dell'art.58, comma 5, del D.L. 112/2008 (testo coordinato con la legge di conversione n.133/2008), contro l'iscrizione di un bene nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, fermi gli altri rimedi di legge, è ammesso eventuale ricorso.