Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Decreto Maroni) - convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
1. Con decorrenza immediata è vietato effettuare graffiti, scritte, danneggiamenti o altri atti vandalici sui muri e sugli edifici, su beni privati e pubblici, come ad esempio cabine, aree verdi, panchine, segnaletica, arredo urbano, veicoli, monumenti, impianti sportivi.
2. Con decorrenza immediata è fatto divieto a tutti gli operatori commerciali, titolari di attività di vendita su area privata e pubblica, di vendere ai minori di anni 18 (diciotto) bombolette di vernice spray. Agli operatori di cui al presente punto è fatto obbligo annotare su apposito registro, che dovrà essere a disposizione su richiesta degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, le generalità degli acquirenti di bombolette di vernice spray o articoli similari, idonei ad effettuare scritte sui muri.
Ferma restando lapplicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta lapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 25,00 ed 500,00 con pagamento in misura ridotta dellimporto di 300,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere lillecito mediante il pagamento di detta somma.