Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Decreto Maroni) - convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
Dalla data della presente ordinanza è fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nellaccompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico:
1. di munirsi di paletta o altra idonea attrezzatura per leventuale raccolta delle deiezioni canine; tale attrezzatura dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza;
2. di provvedere alla immediata e totale rimozione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura;
3. di depositare quindi le feci in idonei involucri o sacchetti richiudibili, e comunque impermeabili ai liquidi, e di smaltirle;
Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in loco dellattrezzatura suddetta.
E fatto, altresì, obbligo ai proprietari e ai conduttori di cani quando si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico:
1. di condurre i cani al guinzaglio;
2. di munire i cani di indole mordace o pericolosa, oltre che di guinzaglio, anche di museruola;
3. di non introdurre cani, ancorché al guinzaglio, nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini.
Fatta salva lapplicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta lapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere lillecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di euro 300,00.