Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Decreto Maroni) - convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano lattività di meretricio su strada o che per latteggiamento, ovvero per labbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestino comunque lintenzione di esercitare lattività consistente in prestazioni sessuali. E fatto, inoltre, divieto di assumere atteggiamenti, modalità e comportamenti ovvero indossare abbigliamenti che manifestino inequivocabilmente lintenzione di adescare o esercitare lattività di meretricio.
Qualora il trasgressore si trovi a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza con la semplice fermata per consentire di contattare il soggetto dedito al meretricio ovvero di permettere la salita sul proprio veicolo.
Ferma restando lapplicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta lapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 25,00 ed 500,00 con pagamento in misura ridotta dellimporto di 300,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere lillecito mediante il pagamento di detta somma.
Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose utilizzate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto.