Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Decreto Maroni) - convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
In tutto il territorio comunale è vietato il trasporto e lutilizzo di brande metalliche, carretti o altri supporti che vengono collocati su suolo pubblico per la vendita su aree pubbliche in forma itinerante anche da parte dei soggetti muniti di regolare autorizzazione. E inoltre vietata lesposizione di merce, finalizzata alla vendita, direttamente sul suolo pubblico anche se depositata in borsoni o altri contenitori.
In caso di violazione della presente ordinanza, senza pregiudizio per lazione penale, è prevista la sanzione pecuniaria dellimporto compreso tra 25,00 ed 500,00 con pagamento in misura ridotta dellimporto di 300,00, nonché la sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature o delle cose utilizzate per commettere la violazione.
Lorgano di polizia procede al sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature stesse.
In caso di reiterazione delle violazioni, ferma restando lapplicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste, in capo al titolare di licenza verrà disposta la sospensione dellattività di vendita per un periodo di quindici giorni