Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Decreto Maroni) - convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
Laccattonaggio non è consentito nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati:
- intero territorio della 1^ Circoscrizione;
- presso le intersezioni stradali;
- allinterno e in prossimità dei mercati rionali;
- nelle aree prospicienti le stazioni ferroviarie, gli ospedali, le case di cura;
- davanti e in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;
- davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;
- davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.
- una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere lillecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di euro 300,00;
- la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nellattività.