Dall’anno 2014, la TARI opera in sostituzione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di Igiene Ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011.
Presupposto oggettivo
Il presupposto della TARI è costituito dal possesso, dall’occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Soggetto passivo
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore di locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Decorrenza del tributo
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
L’obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione o il possesso.
Termini dichiarazioni
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo. La dichiarazione iniziale e quella di variazione devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di inizio dell’occupazione.
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini del 30 giugno dell’anno successivo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa.
In caso di cessazione nel corso dell’anno delle occupazioni o detenzioni deve essere presentata apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto all’abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione.
La cessazione nel corso dell’anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell’obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.
Riduzioni
Le riduzioni tariffarie si applicano a seguito di dichiarazioni iniziale, ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi su apposito modulo. Nel caso in cui spettino più riduzioni previste dal regolamento le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole, con esclusione del beneficio per il compostaggio domestico spettante comunque.
Se la richiesta della riduzione viene presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, la relativa applicazione ha efficacia per il medesimo anno e per le annualità future se non intervengono variazioni nelle condizioni necessarie per l’applicazione stessa. Nel caso in cui la richiesta venga presentata oltre il 30 giugno, la riduzione si applicherà a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Tariffe 2018
Le tariffe TARI per il 2018 (unitamente al relativo Piano Economico Finanziario) sono state approvate con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.03.2018
, che è prelevabile e consultabile liberamente attraverso il link a fianco riportato.
Da quest’anno sono state introdotte tre novità:
- predeterminazione in sede di Regolamento delle scadenze di pagamento;
- emissione di un unico avviso, quantificato sulla base dell’importo annuo complessivamente dovuto;
- introduzione del PagoPA, un sistema di pagamento elettronico verso la Pubblica Amministrazione semplice, sicuro e trasparente.
Scadenze e modalità di pagamento
Il pagamento della TARI 2018 potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il
16/06/2018
, ovvero in 4 rate aventi le seguenti successive scadenze:
1^ rata - 20/04/2018;
2^ rata - 31/05/2018;
3^ rata - 31/08/2018;
4^ rata - 30/11/2018.
Ove il contribuente non avesse ricevuto l’avviso di pagamento, potrà ritirarlo presso gli uffici HERMES Servizi Metropolitani S.r.l. in Via Sbarre inferiori n° 304/A, dal lunedì al venerdì la mattina dalle 08.30 alle 12.30 e anche nel pomeriggio il martedì e il giovedì dalle 14.15 alle 16.30.
In alternativa, è possibile scaricare l’avviso di pagamento registrandosi al Portale dei Pagamenti del COMUNE di REGGIO CALABRIA, raggiungibile al seguente indirizzo:
https://portale-reggio-calabria.entranext.it/
e accedendo al Fascicolo al Cittadino.
Inoltre, sul sito www.hermesrc.it è possibile effettuare il calcolo del tributo e stampare il relativo Modello F24.
Il pagamento della tassa dovuta potrà essere eseguito scegliendo, tra le seguenti modalità, quella ritenuta più agevole:
• mediante versamento sull'apposito conto corrente postale n. 1012850341 intestato a Comune di Reggio Calabria “Entrate Tributarie TARES – TARI”, pagabile presso UFFICI POSTALI o TABACCAI AUTORIZZATI esibendo il relativo bollettino;
• mediante BONIFICO BANCARIO o POSTALE intestato a Comune di Reggio Calabria Servizio Tesoreria Entrate Tributarie IBAN: IT70G0760116300001012850341 indicando il proprio Codice Contribuente, il codice fiscale/partita iva ed il periodo Anno 2018;
• ON LINE con sistema PagoPA al seguente indirizzo: https://portale-reggio-calabria.entranext.it/
• tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (modello F/24), compilando la sezione “altri tributi locali”, codice Comune H224, codice tributo 3944, anno 2018.
Si avverte che, in base a quanto previsto all’art. 38 del vigente Regolamento comunale TARI, prelevabile e consultabile liberamente attraverso il link a fianco riportato, il mancato pagamento alle scadenze sopra stabilite equivale ad automatica messa in mora del contribuente, con applicazione degli interessi legali aumentati di tre punti percentuali e autorizza immediatamente il Comune di Reggio Calabria (o chi per esso) a porre in essere gli atti della riscossione coattiva, oltreché ad applicare la sanzione amministrativa prevista dall’art.13 del Decreto legislativo 18/12/1997 n.471 (30% dell’imposta non versata).
Ulteriore materiale informativo è reso disponibile sia in questo sito web, sia in quello della preposta società comunale HERMES Servizi Metropolitani S.r.l www.hermesrc.it
(Aggiorn. al 21.02.2020)
Riferimenti:
Settore Gestione Tributi e Appalti
Responsabile Tributo TARI/TARES: dott. Michele Bagnato
email: m.bagnato@reggiocal.it
Per ottenere informazioni, fornire reclami, segnalazioni e suggerimenti rispetto al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani:
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)
tel: 0965 3622792 - 3622793
email: urp@reggiocal.it