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TARES, deliberata dalla Commissione la Rateizzazione

 

20.12.2013 - TARES, DELIBERATA LA RATEIZZAZIONE

Al fine di favorire ogni possibile azione tendente ad agevolare i cittadini in difficoltà, anche in  riferimento alla peculiare situazione economica e sociale in cui versa la Città di Reggio Calabria, la Commissione Straordinaria ha  deliberato un provvedimento  che consente la possibilità di rateizzazione del saldo TARES 2013, in alternativa al pagamento in unica soluzione, già stabilito al 31 dicembre 2013.

Il saldo potrà  essere effettuato in tre rate, con scadenza 16 Gennaio,  16 Febbraio e 16 Marzo 2014, in base alle seguenti modalità:

- 16 gennaio 2014 : pagamento della maggiorazione TARES di competenza statale, pari a 0,30 €/mq, oltre la prima rata della rateizzazione della quota di competenza comunale;

- 16 febbraio 2014: pagamento della seconda rata della rateizzazione della quota di competenza comunale;

- 16 marzo 2014: pagamento del saldo della rateizzazione della quota di competenza comunale.

Calcolo Tares

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RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEI DEBITI TRIBUTARI E PATRIMONIALI COMUNALI

La Commissione Straordinaria ha adottato la Deliberazione n. 205 del 07.11.2013, tramite la quale é stata disposta la rateizzazione del pagamento dei debiti tributari e patrimoniali comunali, a favore di coloro che si trovano in una situazione di obiettiva temporanea difficoltà di adempiere ai doveri di contribuenti. La Commissione ha espresso, quindi, l'intenzione di valutare con attenzione le esigenze dei cittadini, in qualità di persone fisiche e/o giuridiche, sottoposti alle procedure di accertamento dei tributi comunali e/o patrimoniali, in una fase di così grave e pesante crisi economica nazionale con inevitabili riflessi nel proprio territorio comunale.

E'  facoltà dell'Amministrazione concedere, in situazioni eccezionali, dilazioni di pagamento alle persone fisiche e/o giuridiche che si trovino temporaneamente in una situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere - intendendosi per tale, tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito - che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito specificati:

- precario stato di salute proprio o di uno dei componenti il nucleo familiare ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca lo svolgimento di una normale attività lavorativa;
- qualunque condizione economica sfavorevole documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito.

Il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno precedente e a quello in corso, alla presentazione della domanda di rateizzazione del debito.

I contribuenti potranno accedere alla rateizzazione, previa istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera.

Tale istanza, può essere autorizzata dal Dirigente dei Servizio Tributi e può prevedere una eventuale rateizzazione del debito - scaturente da: avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, da iscrizioni in ruoli ordinario, etc., se superiore ad € 100,00, per un massimo di n. 60 rate mensili di pari importo non inferiore a € 50,00, con maggiorazione dell'interesse legale vigente al momento della richiesta di rateizzazione, a decorrere dalla data di scadenza del debito e specificatamente:

- fino a C. 100,00 non si autorizza rateizzazione;
- da € 100,01 a 500,00 fino a n. 6 rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00 fino a n. 12 rate mensili;
- da 3.000,01 a € 10.000,00 fino a n. 36 rate mensili;

oltre € 10.000,00 è possibile concedere la rateizzazione fino a 60 rate mensili, subordinando la concessione alla presentazione di idonea garanzia degli obblighi assunti, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo, eventualmente maggiore, comprensivo anche degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata.

Per quanto concerne la riscossione coattiva, si rimanda a quanto verrà stabilito dalla Società appositamente incaricata (Re.G.E.S. Spa).

La fascia di importo per determinare il numero massimo di rate mensili eventualmente da accordare deve riguardare esclusivamente la sorte capitale quale debito originario, anche se l'importo complessivo per il quale viene autorizzata la rateizzazione del debito tributario e/o patrimoniale, comprende anche gli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento.

La presentazione della richiesta di rateizzazione — formulate su modulo appositamente predisposto - dovrà essere depositata presso la Re.G.E.S. S.p.A., sita in Via Sbarre Inferiori n° 304/A - 89129 Reggio Calabria, entro il termine previsto per la scadenza del pagamento del debito, in qualunque forma richiesto, e dovrà contenere:

1. l'espressa richiesta con cui si autocertifica la motivata di rateizzazione;
2. gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario e/o patrimoniale -avvisi, ruoli etc.-;
3. copia documento di riconoscimento in corso di validità.


Le istanze di rateizzazione per importi complessivi superiori ad € 5.000,00, dovranno essere tutte adeguatamente motivate e corredate di documentazione idonea a comprovare l'effettiva sussistenza di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria a far fronte al pagamento del tributo in un'unica soluzione.

A titolo meramente esemplificativo la documentazione da esibire, oltre a quella eventualmente richiesta dall'Ente, può essere:

- per le persone giuridiche la produzione dei bilanci;
- per le persone fisiche la presentazione del modello I.S.E.E..

Il Dirigente Responsabile del Settore Ufficio Tributi entro 30 (trenta) giorni consecutivi lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza o della documentazione aggiuntiva, adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione, ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
Lo stesso Dirigente, nel corso dell'istruttoria per verificare la completezza e la regolarità della richiesta ricevuta, potrà avvalersi del Comando di Polizia Municipale e/o degli operatori del Servizio Sociale territoriale di competenza, oppure potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa. In tali casi il suddetto termine stabilito viene sospeso, e rideterminato per l'intera sua durata.

La mancata esibizione della documentazione richiesta comporterà la decadenza del beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

Scarica dalla sezione LINK la deliberazione e ii moduli per la presentazione delle istanze

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