Si informano i Contribuenti che a decorrere dal
1° gennaio 2008
è
soppresso lobbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione ICI
, per i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dellapplicazione dellICI dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dallart.3-bis del D.Lgs.vo n.463/97 concernente la disciplina del modello unico informatico per la registrazione degli atti relativi a diritti reali sugli immobili (acquisti e cessioni di beni immobili).
Lobbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui allart.10 del D.Lgs.vo n.504/92, permane in tutti gli altri casi, di seguito elencati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- attribuzione/variazione di agevolazioni, riduzioni e detrazioni;
- variazione delle caratteristiche dellimmobile (terreno agricolo diventato area edificabile o nuova costruzione);
- attribuzione/variazione di rendita catastale;
- acquisto/cessione di terreni/aree edificabili;
- variazione di valore di aree edificabili;
- attribuzione/variazione di valore per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto e posseduti interamente da imprese.
La dichiarazione andrà compilata utilizzando esclusivamente il modello ministeriale, approvato annualmente con apposito Decreto Direttoriale dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le riduzioni/detrazioni/agevolazioni previste dal Regolamento Comunale dovrà essere compilato il riquadro ANNOTAZIONI della dichiarazione ICI.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa allanno in cui si sono verificate le variazioni suddette.
Dichiarazione ICI 2007
Dichiarazione ICI 2007 istruzioni