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Forme speciali di vendita

 

Le comunicazioni per spacci interni
La domanda non in bollo e su apposito modello compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto va inviata al “Comune di Reggio Calabria U.O. Attività Economiche e Produttive via Cattolica dei Greci n. 27” allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Descrizione del procedimento apertura spacci interni
La vendita di prodotti a favore dei dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative, di militari, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico che non abbiano accesso dalla pubblica via. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l’attività può essere iniziata decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Nel caso in cui la stessa domanda è incompleta si avrà un’interruzione dei termini che cominceranno nuovamente a decorrere dalla data in cui l’utente depositerà la documentazione necessaria per avviare l’istruttoria del procedimento.
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo n. 114 del 31/03/1998 “Riforma della disciplina normativa relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della L. n. 59 del 15/03/1997”
- Regolamento comunale per il commercio al dettaglio in sede fissa
- Delibera di Giunta Regionale n.309 del 07/06/2000

Le comunicazioni per esercizio di commercio per mezzo di apparecchi automatici
La domanda non in bollo e su apposito modello compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto (vedi allegato) va inviata al “Comune di Reggio Calabria U.O. Attività Economiche e Produttive via Cattolica dei Greci n. 27” allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Descrizione del procedimento
La vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l’attività può essere iniziata decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la stessa domanda sia incompleta si avrà un’interruzione dei termini che cominceranno nuovamente a decorrere dalla data in cui l’utente depositerà la documentazione necessaria per avviare l’istruttoria del procedimento. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vicinato.

Le comunicazioni per attività di vendita per corrispondenza
La domanda non in bollo e su apposito modello compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto (vedi allegato) va inviata al “Comune di Reggio Calabria U.O. Attività Economiche e Produttive via Cattolica dei Greci n. 27” allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Descrizione del procedimento
La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale in caso di società. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la stessa domanda è incompleta sia avrà un’interruzione dei termini che cominceranno nuovamente a decorrere dalla data in cui l’utente depositerà la documentazione necessaria per avviare l’istruttoria del procedimento.
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo n. 114 del 31/03/1998 “Riforma della disciplina normativa relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della L. n. 59 del 15/03/1997”.
- Regolamento comunale per il commercio al dettaglio in sede fissa

Le comunicazioni per attività di vendita presso il domicilio
La domanda non in bollo e su apposito modello compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto (vedi allegato) va inviata al “Comune di Reggio Calabria U.O. Attività Economiche e Produttive via Cattolica dei Greci n. 27” allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Descrizione del procedimento
La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale in caso di società. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l’attività può essere iniziata decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la stessa domanda è incompleta sia avrà un’interruzione dei termini che cominceranno nuovamente a decorrere dalla data in cui l’utente depositerà la documentazione necessaria per avviare l’istruttoria del procedimento.
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo n. 114 del 31/03/1998 “Riforma della disciplina normativa relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della L. n. 59 del 15/03/1997”
- Legge Regionale n° 17 del 1999
- Regolamento comunale per il commercio al dettaglio in sede fissa

Le comunicazioni per esercizio di commercio elettronico
La domanda non in bollo e su apposito modello compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto (vedi allegato) va inviata al “Comune di Reggio Calabria U.O. Attività Economiche e Produttive via Cattolica dei Greci n. 27” allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Descrizione del procedimento
L’esercizio di commercio elettronico è soggetto a previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la stessa domanda è incompleta sia avrà un’interruzione dei termini che cominceranno nuovamente a decorrere dalla data in cui l’utente depositerà la documentazione necessaria per avviare l’istruttoria del procedimento.
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo n. 114 del 31/03/1998 “Riforma della disciplina normativa relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della L. n. 59 del 15/03/1997”
- Legge Regionale n° 17 del 1999
- Regolamento comunale per il commercio al dettaglio in sede fissa

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