Ordinanza n.12 del 20 maggio 2008
Modifica del punto 2 della ordinanza n.30 dell'08 giugno 2006 già sostituito dall'ordinanza n.47 del 07 luglio 2006:
"A tutela dell'incolumità dei pedoni e dei loro conduttori, ai cani d'indole mordace o pericolosa deve essere apposta idonea museruola anche quando vengono condotti in locali pubblici o sui mezzi di pubblico trasporto"
Disposizioni del Sindaco per la disciplina della conduzione di cani in luoghi pubblici ed aperti al pubblico (Ordinanza n.30 dell'08 giugno 2006, Modifiche Ord. n.47 del 07 luglio2007, Modifiche Ord. n.12 del 20 maggio 2008)