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Ordinanza n. 94 del 9 Ott. 2008 - Contrasto alla prostituzione su strada

Ordinanza n. 94 del 9 Ott. 2008 - Contrasto alla prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana

 

Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Decreto Maroni) - convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125 - “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”

In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che per l’atteggiamento, ovvero per l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestino comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente in prestazioni sessuali. E’ fatto, inoltre, divieto di assumere atteggiamenti, modalità e comportamenti ovvero indossare abbigliamenti che manifestino inequivocabilmente l’intenzione di adescare o esercitare l’attività di meretricio.

Qualora il trasgressore si trovi a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza con la semplice fermata per consentire di contattare il soggetto dedito al meretricio ovvero di permettere la salita sul proprio veicolo.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00 con pagamento in misura ridotta dell’importo di € 300,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose utilizzate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto.

Ordinanza n. 94   pdf

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