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Ordinanza n. 95 del 9 Ott. 2008 - Contrasto al commercio abusivo in forma itinerante su aree pubb.

Ordinanza n. 95 del 9 Ott. 2008 - Contrasto al commercio abusivo in forma itinerante su aree pubbliche

 

Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Decreto Maroni) - convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125 - “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”

In tutto il territorio comunale è vietato il trasporto e l’utilizzo di brande metalliche, carretti o altri supporti che vengono collocati su suolo pubblico per la vendita su aree pubbliche in forma itinerante anche da parte dei soggetti muniti di regolare autorizzazione.  E’ inoltre  vietata l’esposizione di merce, finalizzata alla vendita, direttamente sul suolo pubblico anche se depositata in borsoni o altri contenitori.

In caso di violazione della presente ordinanza, senza pregiudizio per l’azione penale, è prevista la sanzione pecuniaria dell’importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00 con pagamento in misura ridotta dell’importo di € 300,00, nonché la sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature o delle cose utilizzate per commettere la violazione.

L’organo di polizia procede al sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature stesse.

In caso di reiterazione delle violazioni, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste, in capo al titolare di licenza verrà disposta la sospensione dell’attività di vendita per un periodo di quindici giorni

Ordinanza n. 95   pdf

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Ordinanza n. 95 del 9 Ott. 2008 - Contrasto al commercio abusivo in forma itinerante su aree pubb.