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Territorio e normativa

 

II territorio comunale di Reggio Calabria, a causa della sua struttura geomorfologica, è stato sempre soggetto a calamità naturali, eventi di origine naturale che coinvolgono l'intera comunità. Esso si trova, infatti in una zona ad altissimo rischio sismico (prima categoria), ad alto rischio idrogeologico, a rischio di erosione delle coste, inondazioni ed alluvioni. 

L’aumento incessante dell’urbanizzazione, spesso incontrollata ed elusiva delle leggi che ne avrebbero potuto concretare un corretto sviluppo, ha incrementato il già alto grado di pericolosità. Così per più di un decennio si è perpetrata un’opera di devastazione territoriale causata da un’edilizia selvaggia che ha cancellato gli schemi urbanistici. Si aggiunga ad avvalorare quanto sopra detto, la vastità del territorio (con 236 kmq è il secondo in Italia), la cui gestione, anche a causa della sua organizzazione satellitare originaria risulta problematica in virtù di un inadeguato sviluppo della rete viaria. Risulta pertanto di fondamentale importanza valutare tali problematiche al fine di migliorare la progettazione di un organico ed efficace Piano di Protezione Civile per ridurre l’elevato numero potenziale delle vittime, l’entità dei danni e la disgregazione economica e sociale che da essi possono conseguire. Quanto sopra rappresenta un modesto quadro, schematico ma indubbiamente realistico, di ciò che in passato è accaduto ma che potrebbe in futuro verificarsi ove una seria politica di prevenzione non sia approntata. L’impreparazione generale a far fronte all’imprevisto, la difficoltà di cogliere i campanelli di allarme, le lacune per quanto riguarda organizzazioni e responsabilità sono dovute essenzialmente ad una scarsa diffusione di conoscenze, alla mancanza di dialogo fra le diverse componenti del sistema e di capacità d’intervento nella crisi.
Sono fattori questi che hanno certamente posto al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica e del Governo le tematiche di Protezione Civile: dopo l’emanazione nel 1992 della legge n. 225, che ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile, un’importante svolta si è avuta con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di Funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali", in attuazione del capo I della legge 59/97, che impone chiaramente, quale dorsale del sistema di protezione civile, le regioni e gli enti locali, ai quali sono stati conferiti nuove funzioni e obblighi.

In particolare le novità più rilevanti si registrano in ambito comunale.

Il Sindaco, ai sensi dell’art. 15 della 1.24 febbraio 1992, n. 225, è prima Autorità Comunale di Protezione Civile e, indipendentemente dalla gravità dell’evento, deve assumere, al verificarsi della calamità, la direzione e il coordinamento del servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione e, avvalendosi della struttura comunale (anche in virtù del D.M. 28 maggio 1993 che indica tra i servizi indispensabili dei Comuni i Servizi di Protezione Civile, di pronto intervento e di tutela della pubblica sicurezza) provvedere con i mezzi disponibili agli interventi necessari.

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