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Ord. Sind. 38-2021 prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e di interfaccia - Comunicazione alla popolazione.

 

ORDINANZA SINDACALE 38 DEL 26/05/2021 - Rep. ORDS 26/05/2021.0000038.I


IL SINDACO
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 282 del 08/07/2014 con la quale è stato approvato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi ai sensi della Legge 21 Novembre 2000 n° 353 – art. 3 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
RILEVATO che nel periodo estivo, a causa della prevedibile siccità e delle temperature elevate, tale rischio aumenta notevolmente;
CONSIDERATO che una parte rilevante degli incendi boschivi sul territorio comunale è causata dalla mancanza di pulizia dei terreni incolti o dall’accensione impropria di fuochi;
CONSIDERATO che il periodo di grave pericolosità decorre dal 15 giugno al 30 settembre è fatta salva la eventualità di estendere tale periodo in relazione all’andamento climatico. Durante la rimanente parte dell’anno, in presenza di rischio incendi legato a particolari condizioni climatiche, con apposito atto regionale sarà dichiarato lo stato di pericolosità.

ORDINA
a salvaguardia delle zone a rischio incendio sul territorio Comunale:

1. di non accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
2. di non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
3. di non fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
4. non abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive. I Comandi Militari nell’esecuzione di esercitazioni, campi o tiri devono adoperare tutte le precauzioni per prevenire incendi.

Ulteriori divieti, disposizioni e prescrizioni


Su tutto il territorio comunale, durante il predetto periodo di grave pericolosità si applicheranno i seguenti divieti, disposizioni e prescrizioni:

1. è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell’erba secca;

2. è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili, nelle fasce dunali o rocciose retrostanti, ai margine e a ridosso di tutti i tipi di strade, autostrade e lungo le fasce ferroviarie;

3. l’accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;

4. le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all’uopo attrezzate;

5. l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è vietato;

6. fermo restando quanto stabilito dagli art. 53 e 58 delle PMPF, nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento in luogo idoneo e abbruciamento così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di ulivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il 1° ottobre e 31 marzo. Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare innesco incendi.

7. consentito l’uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell’intervento;

8. fino al 30 settembre è fatto obbligo a tutti proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi o la propagazione del fuoco;

9. fino al 30 settembre è fatto obbligo a tutti proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, al fine di scongiurare la possibilità di innesco di incendi di interfaccia (zone in cui il sistema urbano e quello rurale si incontrano e interagiscono, così da considerarsi a rischio incendio), di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali ed alle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;

10. ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all’interno del centro urbano, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti, al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratte, bisce, etc.


Le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9, e 10 dovranno essere eseguite non appena se ne verifica la necessità. Fermo restante l’applicazione degli articoli 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale, si evidenzia che:
- le violazioni di cui ai punti 1 e 2 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 353/2000, per un importo minimo di Euro 1.032,91 ad un massimo di euro 10.329,14;
- le violazioni di cui al punto 9 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall’art. 29 del D.L.vo 285/92 (Codice della Strada);
- le violazioni di cui ai punti 8 e 10 saranno punite con le sanzioni amministrative da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 bis comma 1 e 1 bis del D. Lgs. 267 del 2000 come modificato dalla L. n. 3/2003.


Dalla sezione LINK a destra di questa pagina, è possibile scaricare l'Ordinanza Sindacale in versione integrale.

(pubbl. il 26.05.2021)

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