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Procedimento per l'aggiomamento degli albi dei giudici popolari

scadenza 31 luglio 2017

 

Servizi Demografici
Ufficio dei Giudici Popolari

IL SINDACO

Ai  sensi  dell' art. 21 della  legge 10 aprile  1951, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le disposizioni per l' ordinamento dei giudizi di Assise,

RENDE NOTO

che é stato avviato il procedimento volto all'aggiomamento degli albi dei giudici popolari.

Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della citata legge e che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12 della medesima legge, e che non risultano iscritti negli anzidetti albi, possono inoltrare domanda a questo Ufficio, in carta semplice, facendola pervenire entro ii 31  luglio 2017, a mano o per posta raccomandata all'ufficio protocollo  sito in Palazzo San Giorgio, piazza Italia, ovvero in posta elettronica all'indirizzo elettorale@pec.reggiocal.it ,compilando il modello di domanda, disponibile sul sito dell'Ente, al seguente link http://servizidemografici.reggiocal.it/Contenuto.aspx?id contenuto= 15, ed allegando copia non autenticata di un documento di identita in corso di validita e copia non autenticata del titolo di studio posseduto.

Manifesto Pubblicato il 6 Aprile 2017 - Registro delle pubblicazioni n. 2142/2017

Scarica dalla sezione LINK a destra il Manifesto ed il modello di domanda

(Pubbl. 06-04-2017)

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Art.  9 - Requisiti  dei giudici  popolari  delle Corti di assise
I  giudici  popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti  requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi  tipo.

Art. 10  - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello
I  giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi  tipo.

Art. 12 - Incompatibilita' con l'ufficio di giudice popolare
Non possono assumere l'ufficio di giudice  popolare:
a) i  magistrati e, in generale, i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attivita' di servizio;
c)  i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

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