Servizi Demografici
Ufficio dei Giudici Popolari
IL SINDACO
Ai sensi dell' art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le disposizioni per l' ordinamento dei giudizi di Assise,
RENDE NOTO
che é stato avviato il procedimento volto all'aggiomamento degli albi dei giudici popolari.
Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della citata legge e che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12 della medesima legge, e che non risultano iscritti negli anzidetti albi, possono inoltrare domanda a questo Ufficio, in carta semplice, facendola pervenire entro ii 31 luglio 2017, a mano o per posta raccomandata all'ufficio protocollo sito in Palazzo San Giorgio, piazza Italia, ovvero in posta elettronica all'indirizzo elettorale@pec.reggiocal.it ,compilando il modello di domanda, disponibile sul sito dell'Ente, al seguente link http://servizidemografici.reggiocal.it/Contenuto.aspx?id contenuto= 15, ed allegando copia non autenticata di un documento di identita in corso di validita e copia non autenticata del titolo di studio posseduto.
Manifesto Pubblicato il 6 Aprile 2017 - Registro delle pubblicazioni n. 2142/2017
Scarica dalla sezione LINK a destra il Manifesto ed il modello di domanda
(Pubbl. 06-04-2017)
Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise
I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello
I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 12 - Incompatibilita' con l'ufficio di giudice popolare
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attivita' di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.