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Servizi Demografici - Cambio di residenza, nuova procedura

Dal 09 maggio 2012 la procedura di cambio di residenza subisce delle variazioni quanto alle modalità con cui effettuare le dichiarazioni, il procedimento di registrazione e di controllo.

 

“Dal 09 maggio 2012, nel rispetto dell’art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito in L. 04 aprile 2012, n. 35, la procedura di cambio di residenza subisce delle variazioni quanto alle modalità con cui effettuare le dichiarazioni, il procedimento di registrazione e di controllo.

E’ in corso di adozione il DPR previsto per armonizzare il vigente regolamento anagrafico.

Il cittadino, entro 20 gg dal  cambioproduce istanza con la compilazione di moduli conformi  a quelli pubblicati sul sito internet del ministero dell’Interno.

Le dichiarazioni sono rese e sottoscritte davanti all’ufficiale di anagrafe o inviate con le modalità di cui all’art.38 del DPR 445/2000.(raccomandata, fax, via telematica).

Per l’invio per via telematica deve verificarsi una delle seguenti condizioni:

  • sottoscrizione con firma digitale
  • identificazione con carta di identità elettronica o carta dei servizi
  • dichiarazione trasmessa con posta elettronica certificata del dichiarante
  • firma autografa, scansione e trasmissione tramite posta elettronica semplice

L’ indirizzo postale: Servizi demografici via del Torrione prol.2

Indirizzo di posta elettronica: servizidemografici@reggiocal.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: servizidemografici@pec.reggiocal.it

Numero di fax: 0965/ 812359.

L’ufficiale di anagrafe entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, effettua la variazione. Gli effetti giuridici decorrono dalla data della dichiarazione.

L’ufficiale di anagrafe dovrà rilasciare la comunicazione di avvio del procedimento, informando che si darà corso agli accertamenti.

In caso di accertamento negativo o assenza dei requisiti: entro 45 gg dalla dichiarazione si comunicano all’istante i requisiti mancanti o l’esito degli accertamenti svolti con esito negativo, dandogli la possibilità di proporre controdeduzioni o integrare la documentazione.

In caso di rigetto per verificata mancanza di requisiti, l’ufficiale di anagrafe procederà alla cancellazione della variazione già effettuata, di concerto con il Comune di provenienza, e ne darà comunicazione, come d’obbligo di legge, all’interessato.”

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