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Censimento e misura di bonifica/smaltimento amianto

Ordinanza Sindacale nr. 22 del 27-02-2017

 

Ordinanza Sindacale nr. 22 del 27-02-2017

IL SINDACO

CONCEDE
A tutti i proprietari di immobili con coperture in lastre di cemento amianto e di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive o altro, la proroga dei termini al fine di provvedere ad effettuare il censimento degli stessi.

ORDINA
A tutti i soggetti, di cui al punto precedente, a presentare le schede di autonotifica per il censimento degli edifici e/o suoli con presenza di materiali contenente amianto, debitamente compilate dal proprietario o dall'amministratore, o dal legale rappresentante dell'immobile, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Le schede di autonotifica vanno presentate direttamente all'Ufficio Protocollo Comunale o in alternativa inviate a mezzo raccomandata al Comune di Reggio Calabria al seguente indirizzo: Piazza Italia n. 1, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

NOTIZIA
che presso il Settore Ambiente — Servizio Igiene Ambientale e sul sito istituzionale www.reggiocalit
che è disponibile e scaricabile la "SCHEDA DI AUTONOTIFICA PER IL CENSIMENTO DEGLI EDIFICI E/0 SUOLI CON PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO", all'uopo predisposta e da utilizzarsi per gli scopi di che trattasi.

AVVERTE CHE
La presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'art. 12 - comma 5°, della Legge 27/03/1992 n. 257, del D.P.R. 08.08.1994, art. 12, comma 2°;
La mancata comunicazione di cui all'art. 6, comma 1 della L.R. n. 14/2001, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, compresa tra € 2.582,29 e € 5.164,57, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 27.03.1992, n. 257;
La mancata comunicazione di cui all'art. 6, comma 8 della L.R. n. 14/2001, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, compresa tra € 50,00 e € 100,00;
In seguito, il Comune trasmetterà all'A.S.P. territorialmente competente tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

AVVERTE  INOLTRE  CHE
Qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e dal D.Lgs. n. 81/2008 e, precisamente:
        una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto; le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
        il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
        il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.
In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:
a)       integro non suscettibile di danneggiamento;
b)      integro suscettibile di danneggiamento;
c)       danneggiato.
Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento. Se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente (rimozione/sconfinamento/incapsulamento), previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'ASP e presentazione degli atti tecnici previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.Tale intervento dovrà effettuarsi ed essere concluso in ogni sua parte entro 180 giorni dalla data di esecutività della presente ordinanza, in caso contrario si applicheranno, fatta salva ogni ulteriore responsabilità, le sanzioni previste dall'ordinamento vigente in materia.
La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, e sul sito istituzionale dell'Ente www.reggiocal.it

INFORMA
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.
che Responsabile del procedimento è la D.ssa Caterina Mallamo, con sede presso il Settore "Ambiente" - Servizio "Igiene Ambientale" del Comune di Reggio Calabria — P.zzoCe.Dir. torre I Piano IV (Tel. 0965/330061 - Fax 0965/3622569 — e mail: ambiente@reggiocal.it);

DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento all'A.S.P. 5, all'ARPACAL di Reggio Calabria, alla Prefettura di Reggio Calabria, al Comandante Stazione Carabinieri di Reggio Calabria, al Comando Polizia Municipale, alla Polizia Provinciale di Reggio Calabria, al Corpo Forestale dello Stato — Stazione di Reggio Calabria.


Alla sezione LINK a destra di questa pagina è possibile scaricare  l'Ordinanza Sindacale n. 22 del 27-02-2017

(Pubbl. in data 28.02.2017)

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