Con il presente atto si ordina alle Forze di polizia statali e locali di provvedere all'abbattimento degli animali vaganti e, in particolare dei bovini, che possano generare situazioni di pericolo concreto per l'incolumità delle popolazioni e per la sicurezza della circolazione sia stradale che ferroviaria.
La presente ordinanza ha validità di un anno e allo spirare del termine verranno valutate le condizioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento.
Nella sezione Link viene pubblicata integralmente l'ordinanza prefettizia in oggetto