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Guida sulla liquidazione della reperibilità

 

Riferimenti contrattuali: art. 23 contratto bis 98/2001, così come modificato dal biennio economico 5.10.01, con l’inserimento del comma 5, e l’art. 6H C D I

Remunerazione : £ 20.000 per 12 ore al giorno.
Se il turno cade in giornata festiva, anche infrasettimanale (o di riposo, se si tratta di personale in turnazione) : £ 40.000

Frazionabilità: l’indennità è frazionabile in misura non inferiore alle 4 ore. In tal caso si opera con il seguente calcolo: £ 20.000 : 12 h x n°…… ore di reperibilità (mai inferiore a 4 h ). Alla somma risultante si aggiunge una maggiorazione del 10%. Il totale è la cifra che dovrà essere liquidata al lavoratore.

Le ore eccedenti le 12 ore prese a base di calcolo vanno indennizzate in misura proporzionale.

L’indennità viene sospesa nel momento in cui la reperibilità si traduce in effettiva prestazione. L’effettiva prestazione si compensa con lo straordinario o con riposo compensativo.

Se il turno cade in giorno festivo, anche infrasettimanale ( o di riposo secondo il turno assegnato, se si tratta di personale in turnazione), s’indennizza con l’importo raddoppiato. Quando cade di domenica (o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, se si tratta di personale in turnazione) compete il riposo compensativo anche se il lavoratore non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa.

Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più dei 6 volte al mese.

Va assicurata la rotazione tra i dipendenti volontari.

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