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Congedi per maternità e congedi parentali

 

Astensione obbligatoria non coperta da servizio ( Maternità )

Ai sensi  e per effetto del D.Lgs n. 151 del 26.03.2001, i periodi di congedo di maternità,  verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa  far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
La contribuzione figurativa viene accreditata per complessivi 5 mesi per ogni figlio e non può superare 10  ( dieci ) mesi, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.

Modulo di domanda

Astensione facoltativa non coperta da servizio ( Congedi parentali )

La domanda di riscatto ( astensione facoltativa ) dei periodi corrispondenti al congedo parentale in assenza di rapporto di lavoro deve essere presentata dall’interessato in costanza di rapporto di lavoro entro 90 giorni dalla cessazione definitiva dal servizio.
In caso di decesso dell’iscritto, la domanda deve essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione, o dagli eredi, entro 90 giorni dalla data della morte.
Qualora l’interessato cessi per limiti di età, la domanda di riscatto deve essere presentata almeno 2 anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.
Le domande di riscatto devono essere presentate alle sedi provinciali dell’INPDAP e copia  all’Ufficio Pensioni.
L’interessata/o dovrà dichiarare, all’atto della domanda, il possesso del requisito dei 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività  lavorativa.

Modulo di domanda

(Alle domande bisogna allegare, Certificato o Autocertificazione di nascita dei figli).

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