ࡱ> molM 9bjbj==.VWW5l@@@@@@@T8LTYtt(XXXXXXX$Z ]&X@Xt@@Xtttb@@XtXt t%Qp@@xXh (1^T|lW,xX$X0YW=^v=^xXtTT@@@@ Principi e modalit di accesso ai servizi telematici del Comune di Reggio Calabria (Manuale operativo) Allegati: 1.Classificazione servizi e relativi livelli di accesso ed autenticazione 2.Regole tecniche per la gestione dellidentit 3.Procedura di sintesi 4.Elenco dei servizi offerti Approvato con delibera G.M. n. 471 del 10 luglio 2006 Art.1 Oggetto e riferimenti normativi 1. Il presente regolamento disciplina il servizio di registrazione, identificazione e autenticazione degli utenti dei servizi in rete, mediante il rilascio di credenziali personali. 2. Fa riferimento in particolare alle seguenti disposizioni di legge: artt 76,87,117 della Costituzione, L.7 agosto 1990, n.241, Direttiva 1999/93 CE, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ; D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, L. 9 gennaio 2004, n.4, Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11; L 15 del 2005, D Lgs 7 marzo 2005, n.82 (Codice dellAmmministrazione digitale) e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 Finalit Il presente regolamento ha lo scopo di: - garantire ai cittadini, residenti e non residenti, o alle imprese condizioni di pari opportunit di accesso alle informazioni ed ai servizi, individuando in questultimo caso, le modalit per lerogazione delle relative prestazioni per via telematica con sistemi che consentano un accesso sicuro degli utenti. - favorire laccesso ai servizi telematici, che richiedano lautenticazione informatica, anche con strumenti diversi dalla CIE e dalla CNS, previo accertamento dellidentit del soggetto che richiede laccesso. - migliorare il processo di semplificazione e trasparenza senza determinare in alcun caso appesantimento del procedimento amministrativo. Art. 3 Ambito di applicazione La presente disciplina si applica a tutti i servizi accessibili in modalit telematica. Costituisce il quadro di riferimento, inoltre, per la definizione in relazione alla natura e alle caratteristiche dei servizi attivati, dei livelli di sicurezza e di autenticazione necessari per laccesso. Il sistema assicura modalit diverse di interrogazione, selezione e visualizzazione delle informazioni dagli archivi accessibili, a seconda della tipologia di utente, del grado di riservatezza delle stesse e della modalit con cui avviene lidentificazione degli utenti. Laccesso con le modalit di cui al presente regolamento non richiesto per servizi di visualizzazione dei provvedimenti normativi e regolamentari, degli atti soggetti a pubblicazione nellalbo pretorio, della modulistica e per tutti quei servizi che lAmministrazione eroga, e per i quali non vi necessit di previo accertamento dellidentit. Art 4 Classificazione utenza 1. Ai fini del presente regolamento utente il soggetto con il diritto di accesso ai servizi in rete. Si individuano tre tipologie di utente: utente anonimo, utente registrato, utente identificato 2.Lutente anonimo l utente, residente e non residente, che fruisce delle informazioni, disponibili sul sito tramite linterfaccia web del browser. Tale utente non pu interagire con applicazioni e servizi del portale. 3.Lutente registrato lutente, residente e non residente, che ha la stessa disponibilit di strumenti web attivati per lutente anonimo ma, tramite un processo semplice di autenticazione leggera, pu iscriversi anche a servizi per i quali non richiesta una identificazione certificata (servizio di newsletter, messaggi SMS, avvisi via email ecc) per cui sufficiente che fornisca un valido indirizzo di posta elettronica su internet e/o un numero di telefono cellulare abilitato. 4.Lutente identificato lutente residente, che ha necessit di interagire con lamministrazione ed ha piena disponibilit degli strumenti web e multicanale. Egli registrato e identificato ed accreditato tramite un processo di verifica dellidentit personale, cos come descritto nelle allegate Regole Tecniche. Art. 5 Utente anonimo 1.Lutente anonimo accede a tutte le informazioni pubblicate sul sito la cui conoscibilit non sia riservata a specifici soggetti o categorie di soggetti Art. 6 Utente registrato Per consentire laccesso ai servizi per cui non richiesta unidentificazione certificata, Amministrazione procede ad una autenticazione leggera, che gestisce direttamente ed attuata secondo le modalit tecnico/organizzative previste nellAllegato 2. Allutente registrato attribuito un domicilio elettronico personale, che verr utilizzato per le comunicazioni via posta elettronica, connesse alla utilizzazione dei servizi per cui risulta abilitato, per laccesso ai quali il Comune pu anche rilasciare credenziali generate con modalit non conformi al presente regolamento. Art. 7 Utente identificato Lidentificazione la procedura informatica che consente allutente, previa comunicazione dei propri dati identificativi, di essere riconosciuto come utente del sistema. Viene registrato, identificato ed autenticato secondo le Regole tecniche di cui allallegato 2. Ldentificazione e la registrazione sono finalizzate alla consegna sicura e certa delle credenziali alla persona cui si riferiscono. Art. 8 Sito 1.E il luogo telematico dove sono resi disponibili agli utenti le informazioni ed i servizi necessari allespletamento di procedure telematiche. Art.9 Sportello di registrazione Lo sportello di registrazione il luogo fisico presso il quale il cittadino viene identificato e registrato telematicamente E istituito presso lUfficio per le relazioni con il pubblico. Art.10 Tipologia servizi 1.Servizio sincrono E il servizio che si attiva su iniziativa della persona e che si esaurisce nellambito della singola interazione tra persona e sistema. 2.Servizio asincrono E il servizio che, originato dalliniziativa di una persona, associabile a distanza o dichiarazione, necessita di unattivit da parte della pubblica amministrazione (tipicamente un procedimento che non pu avere interamente definito on line). Prevede che il modulo informatico inviato dallutente identificato ed autenticato tramite il portale sia la comunicazione con la quale si determina lavvio di un procedimento con modalit differita di rilascio della prestazione richiesta, da sottoporre a successiva verifica dufficio. Art.11 Principi organizzativi 1. Lorganizzazione dei servizi in rete garantisce anche un monitoraggio teso ad accertare il grado di soddisfazione dellutenza. Il trattamento dei dati personali necessari alle finalit di cui al presente regolamento svolto nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs n.196/2003 e del regolamento vigente nellEnte. Art. 12 Sistema di accreditamento 1.Il Comune di Reggio adotta un sistema di accreditamento accessibile dal portale attraverso il quale linsieme dei dati utili allabilitazione dellutenza identificata fornita direttamente dallinteressato, previa informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/03 2. Le credenziali sono attribuite con modalit di identificazione sicura, attraverso la procedura di cui allallegato 2, alle persone fisiche residenti nel comune di Reggio Calabria che hanno titolo ai servizi. Tali credenziali sono associate al rispettivo Codice Fiscale. 3. Le credenziali rilasciate da altri Comuni, con modalit conformi al presente regolamento, sono riconosciute e accettate per laccesso ai servizi erogati dallAmministrazione. 4. La attribuzione delle credenziali da parte del Comune ha carattere di soluzione transitoria e cesser ad avvenuta distribuzione della CIE o della CNS a tutti i cittadini del Comune di Reggio Calabria, e comunque nel termine indicato dalla norma in materia. Art 13 Disabilitazione 1.LAmministrazione ha facolt di sospendere e revocare motivatamente in qualsiasi momento labilitazione dellutente. Art. 14 Accesso ai servizi 1.Nei casi in cui, in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio, richiesto laccertamento dellidentit dellutente per laccesso, possono essere utilizzate le credenziali personali di cui allart.12, oppure, qualora lutente ne sia provvisto, la CIE/CNS o la Carta di firma digitale dotata di certificato di autenticazione. 2.Le persone fisiche che accedono ai servizi in qualit di legali rappresentanti di persone giuridiche, enti riconosciuti e non, e coloro che esercitano unattivit professionale per conto di terzi, denominati intermediari ai fini del presente regolamento, utilizzano per laccesso le proprie credenziali personali e sono tenuti a sottoscrivere mediante carta di firma digitale le istanze e le comunicazioni presentate. Art.15 Pagamenti LAmministrazione, anche attraverso le societ miste, per i servizi esternalizzati, ai fini di promuovere la diffusione della modalit telematica di accesso, attiva le procedure per leffettuazione dei pagamenti attraverso strumenti telematici disponibili e sicuri. Qualora nellambito del procedimento sia previsto il pagamento dellimposta di bollo, lAmministrazione o le Societ da essa partecipate, ai sensi dellart. 7 D. M. Finanze 23/1/2004, provvedono a garantirne lassolvimento in forma virtuale, ovvero provvede secondo le disposizioni di cui allart. 1 comma 3 bis del D.L. 24 settembre 2002 n. 209, cos come modificato e integrato dallart. 2 D.L. 12 luglio 2004 n. 168. Le eventuali spese relative a diritti di segreteria restano a carico dellutente. Art. 16 Trasmissione La ricezione di comunicazioni, le istanze, ed in generale le richieste di servizio, prodotte dallutente attraverso modalit telematiche fornite dal Comune, per le quali prevista la protocollazione assicurata tramite casella di posta elettronica certificata istituzionale riservata a questa funzione. Lelenco delle caselle di posta elettronica attive pubblicato sul sito web istituzionale. Per le modalit di ricezione, protocollatura ed inoltro del documento trasmesso per posta elettronica si rinvia alle previsioni del Manuale di gestione del protocollo informatico adottato dallEnte. Si fa salvo quanto previsto dallo stesso Manuale per la fase di transizione, che prevede la produzione di una versione cartacea di ogni documento informatico prodotto o ricevuto dal Comune. Le comunicazioni e le istanze prodotte direttamente dallutente in forma di documento informatico sottoscritto con carta di firma digitale possono essere inviate allAmministrazione per posta elettronica certificata e sono equivalenti al documento cartaceo dotato di firma autografa. E facolt dellAmministrazione stabilire i casi in cui necessaria la sottoscrizione mediante firma digitale, sufficiente la firma elettronica o pu non essere necessaria la firma. Art. 17 Avviso di avvenuta iscrizione al protocollo generale dellEnte 1.Per i servizi che comportano la presentazione di istanze o linvio di comunicazioni in forma di documento informatico, lufficio del protocollo generale del Comune preposto alla ricezione dei documenti informatici invia, contestualmente alla protocollazione, al domicilio elettronico dellutente identificato un avviso di avvenuta iscrizione al protocollo con lindicazione della data, dellora, del codice identificativo della operazione e del numero identificativo di protocollo assegnato al procedimento. Art. 18 Termini del procedimento amministrativo La comunicazione dellavvio del procedimento, laddove prevista, effettuata con le stesse modalit e nei termini previsti e attuati per le comunicazioni, documenti e/o istanze pervenuti con strumenti diversi da quelli telematici. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale per lavvio del procedimento decorre dalla data di acquisizione della domanda da parte dellufficio competente. Art. 19 Accesso allo stato del procedimento Lutente identificato pu visualizzare lo stato del procedimento, previa analoga credenziale di identificazione, utilizzando uno specifico servizio di accesso. Nel caso in cui le applicazioni informatiche, collegate ai servizi accessibili attraverso le modalit telematiche del Comune, non consentano la visualizzazione interattiva diretta, lo stato del procedimento comunicato su richiesta dellutente identificato dal competente ufficio comunale al domicilio elettronico dellutente per posta elettronica certificata. Art. 20 Comunicazioni sul procedimento Le comunicazioni attinenti al procedimento e/o al provvedimento sono inviate al domicilio elettronico dellutente per posta elettronica certificata. Se espressamente richiesto dallutente, le comunicazioni e/o il provvedimento pu essere rilasciato in forma cartacea. Art. 21 Norme transitorie e finali AI fine di introdurre eventuali e opportuni adeguamenti, i principi e le procedure definite con il presente manuale sono soggetta a verifica periodica, cos come lelenco dei servizi, e potranno essere variati ed integrati anche sulla scorta dellesperienza che verr maturata nella erogazione dei servizi stessi per via telematica e dello sviluppo tecnologico, nonch in esecuzione a provvedimenti normativi successivi. Per quanto non previsto in materia di produzione, gestione e conservazione dei documenti informatici, cos come in tema di sicurezza degli stessi, si rinvia al Manuale del Protocollo informatico nonch al vigente Regolamento in tema di riservatezza. Lelenco dei servizi offerti comprensivo della data di attivazione soggetto ad aggiornamento periodico. Art.22 Diffusione 1.La pubblicazione del presente Manuale sul sito internet del Comune e la diffusione della conoscenza dello stesso tra i di dirigenti ed i responsabili degli uffici comunali sono a cura dellufficio Ricerche e Studi PAGE 8 PAGE 1 UWXkl+< zaq?R(=e}2op~*9 ! !""(""""""$$%%((((((|*}*,,ԾԺԴԬԬ6CJOJQJ 6CJ] *CJCJaJ 5>*CJ\ 5CJ\5CJCJ>*CJ 5>*CJ$ 5>*CJ>*CJ$ 6CJ$] 6>*CJ$]CJ$5CJ$D6BVWklmnopqr|,-./0123456$a$$a$996789:;<=>tuT)b 5   & F$a$$a$   vwyz_=&def|}1 $^`a$$a$  ^ `^^$a$$a$ $ & F a$$ & Fa$1224}~E*+,89l & F^$^a$ & Fh^h$h^ha$$ & F hh^ha$ $^`a$hi~;D$h`ha$$ & Fa$$^a$$^a$$a$ $ ^ `a$$a$DEV Y ! !""(")"""""$$%%%%% $^`a$$ ^`a$ $^`a$$*$1$a$^$a$ $^`a$%&(((((}*,--- .". 0"0R0T0<11122$ & F hh^ha$$ & Fa$ & Fe^e`$a$$ & F hh^ha$,---- .*/?///"0R0112'4N4a5558899999999999999990JmHnHu0J j0JU5CJ0J56CJOJQJ>*CJ6CJOJQJCJ%22%4'4N4Q44^5a555*7$88888z9{9}9999&`#$$a$$ & F a$$ a$ $ & F a$$a$$ & F a$99999999&`#$h]h,1h. 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