ࡱ> Z\Y5@5bjbj224NXX-XXXXXXXl!!!!$8!<l'!!!!!!!!'''''''$<(R*H+'X!!!!!+'XX!!@'4&4&4&!~X!X!'4&!'4&4&L&&XX&!t! @QOpL!">&'V'0'&*<%*&llXXXX*X&,!!4&!!!!!+'+'lldD *& ll REGOLAMENTO PER LE VIDEOTECHE COMUNALI TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 354 DEL 17 LUGLIO 1999 Titolo I - Finalit e dotazioni Art. 1 Le videoteche comunali, di cui fanno parte integrante la "Fototeca", la "Disco-nastroteca" e le biblioteche e/o le sezioni specializzate, hanno lo scopo: a) di conservare e ordinare il materiale filmico, audiovisivo, iconografico e librario acquisito, integrare ed accrescere le raccolte, anche mediante acquisti scambi del materiale riproducibile, porre le raccolte stesse nelle migliori condizioni per essere consultate dagli studiosi e per diffonderne la conoscenza; b) di ricevere in deposito conservativo materiali di propriet privata che, rientrando nei settori di cui alla lettera a), presentino peculiari caratteri di interesse; c) di organizzare e gestire, a scopi culturali e ai di fuori di ogni finalit commerciale, proiezioni, a carattere permanente o temporaneo, direttamente: in collaborazione con circoli, associazioni, enti pubblici e organismi di quartiere, istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere; d) di promuovere manifestazioni relative alla documentazione, alla storia, alla critica e alla sperimentazione nel campo della cultura filmica e audiovisiva mediante proiezioni, rassegne, convegni, dibattiti, pubblicazioni, trasmissioni ogni altra attivit connessa, anche produttiva, direttamente o in collaborazione con gli altri soggetti di cui alla lettera c); e) d'instaurare rapporti di collaborazione con centri e istituzioni affini, nonch gallerie d'arte e musei, acquisire informazioni e materiale sulle attivit svolte nell'ambito della cultura audiovisiva in Italia e all'estero (mostre, convegni, manifestazioni varie), e fornire su queste basi un'assistenza culturale aggiornata ed efficiente al pubblico, in particolare agli studenti universitari, ai ricercatori, agli studiosi; f) di assumere, sollecitare e coordinare iniziative di carattere didattico, volte a diffondere la cultura filmica e audiovisiva fra le giovani generazioni e, in particolare, fra gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado; g) di favorire, anche mediante la forma del prestito, la circolazione del proprio materiale presso enti locali e quartieri, circoli, associazioni, istituzioni pubbliche e private, Universit e scuole, anche all'estero. Per il raggiungimento degli scopi. di cui sopra al personale addetto alle videoteche comunali si richiede di operare su due piani tra loro inscindibilmente connessi: di conservazione e di ricerca scientifica l'uno; di informazione, divulgazione e aggiornamento l'altro. Art. 2 Le videoteche comunali dispongono per il perseguimento delle proprie finalit istituzionali di uno stanziamento annuo, appositamente iscritto nel bilancio di previsione del Comune. Spettano inoltre, alle singole videoteche, i contributi , i proventi e i lasciti che, in relazione alle loro specifiche attivit, siano ad esse destinate da Enti pubblici o da privati. Art. 3 L'utilizzazione del fondo di dotazione demandata ai competenti organi del Comune che provvederanno nelle forme dovute, su proposta dei Responsabile della II U.O. - Biblioteche. Art. 4 Il Responsabile dellU.O. responsabile del regolare funzionamento delle videoteche nonch della conservazione, ordinamento e utilizzazione del materiale filmico, audiovisivo, iconografico e librario. Egli, inoltre, cura l'organizzazione delle manifestazioni promosse dalle videoteche ed esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente regolamento. Art. 5 Nell'attivit culturale relativa al perseguimento dei fini istituzionali delle videoteche, il Responsabile dellU.O., su proposta dell'Assessore al ramo, pu essere sentito dalla Commissione Cultura del Consiglio Comunale per le attivit e le iniziative di cui all'art. 1 lettere a), c), d), f. Art. 6 In caso di assenza o impedimento del Responsabile della II U.O., lo sostituisce a tutti gli effetti il funzionario pi alto in grado. PARTE II - FUNZIONAMENTO DELLE VIDEOTECHE Titolo I - Ordinamento interno Art. 7 Le suppellettili, i mobili e le attrezzature tecniche per la conservazione e l'utilizzazione del materiale sono affidate alla responsabilit del Responsabile della II U.O. e/o di un suo delegato, che sar incaricato con atto formale. Art. 8 Il materiale audiovisivo, le raccolte fotografiche, i dischi, i nastri e i libri delle videoteche si conservano nelle apposite sedi e negli scaffali all'uopo destinati. Il materiale di particolare pregio o rarit resta affidato alla custodia della videoteca centrale e, quindi, del suo Direttore o del funzionario che, sotto la sua personale responsabilit, verr da lui delegato. Art. 9 Tutto il materiale, di cui all'art. 8, che entri definitivamente in ogni singola videoteca deve essere immediatamente registrato con i principali dati di riconoscimento sull'apposito "Registro d'ingresso", ove contrassegnato da un numero progressivo. Tale registro costituisce l'inventario di ogni singola videoteca. Art. 10 Il materiale di cui sopra deve recare, oltre il numero progressivo previsto dall'articolo precedente, l'indicazione di appartenenza alla determinata Videoteca. Tale indicazione va eseguita sulla custodia esterna e sulla etichetta delle videocassette, dei Cd-rom, delle cassette MC, sui raccoglitori, ecc. Anche il materiale librario, presente presso le videoteche, deve recare il bollo impresso sul frontespizio, sopra una pagina determinata dell'interno (pu essere, ad esempio, pagina 33), sempre la stessa, e in calce all'ultima pagina di testo (con esclusione degl'indici e delle appendici). Art. 11 Ogni singola videoteca provveder a curare i cataloghi con le indicazioni atte a rintracciare la collocazione nei depositi per il materiale filmico, i nastri, le fotografie, ecc. e, in generale, per tutto ci che deve essere descritto in modo diverso da quello in uso per il materiale bibliografico, uniformandosi ai criteri di analoghe istituzioni nazionali e internazionali o, se il caso lo richieda, elaborando criteri propri ma accessibili a tutti. Art. 12 Per quanto riguarda ogni altra disposizione relativa al materiale librario e, per analogia, al materiale filmico, audiovisivo e iconografico si fa rinvio, in quanto applicabili alle norme vigenti del Regolamento della Biblioteca Comunale "Pietro De Nava", approvate con deliberazione del C.C. n. 39 del 201111988 Art. 13 Il materiale filmico, audiovisivo, iconografico e librario in dotazione alle videoteche inalienabile. Art. 14 Periodicamente il Responsabile della II U.O. disporr affinch sia eseguita la spolveratura degli scaffali, come pure la disinfezione e la disinfestazione dei locali, dei mobili e delle suppellettili. TITOLO II - FRUIZIONE E DIVULGAZIONE DEL MATERIALE: RAPPORTI CON IL PUBBLICO E CON GLI ORGANISMI CULTURALI Art. 15 Le videoteche sono aperte al pubblico ogni giorno feriale e l'orario potr essere articolato in cinque o sei giorni, comunque per almeno trenta ore settimanali, con almeno due o tre rientri pomeridiani. Art. 16 Ogni anno durante il mese di agosto, la videoteca rester chiusa al pubblico tre settimane, per le operazioni di riordino, revisione e riscontro con gl'inventari del materiale in dotazione e anche per consentire il godimento delle ferie al personale. Art. 17 Chiunque pu accedere alla sale della videoteca riservate al pubblico e consultarne il materiale osservando, per analogia, le apposite norme regolamentari valide per tutte le biblioteche. Il Responsabile della II U.O. stabilisce le opportune cautele e le prescrizioni necessarie in riferimento alle vigenti norme sulla tutela dei minori. Il materiale sonoro (dischi, musicassette, ecc.) pu essere consultato e riprodotto solo presso i locali che dispongono di idonee cabine attrezzate. Art. 18 Con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e previo rimborso delle eventuali spese, stabilite dall'Amministrazione Comunale, chiunque ne faccia richiesta potr ottenere la fruizione, presso la sede della singola videoteca, del materiale filmico, fotografico, musicale e audiovisivo a disposizione del pubblico. Art. 19 Nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla propriet intellettuale, il materiale filmico e audiovisivo posseduto dalle videoteche, sempre che si trovi in uno stato di conservazione tale da poter circolare senza rischio di subire danni, potr essere concesso in prestito agli organismi e agli enti previsti dall'art. 1, lettera g), che diano adeguate garanzie di ordine culturale e tecnico e che, oltre a rimborsare all'Amministrazione Comunale le eventuali spese postali e a versare la quota annuale prevista per l'iscrizione al prestito, s'impegnino a reintegrare in caso di smarrimento, distruzione o danneggiamento, il materiale ricevuto. Esclusa ogni concessione per fini commerciali, spetta al Responsabile dell'Unit Operativa di stabilire, all'inizio di ogni anno, l'elenco del materiale filmico e audiovisivo ordinariamente in distribuzione, fissare le modalit e le condizioni generali per il prestito di tale materiale sia le cautele e le prescrizioni richieste nei singoli casi. Art. 20 Il materiale librario, presente presso ogni singola videoteca, che risulti ordinato secondo il criterio delle scaffalature aperte potr essere liberamente consultato dagli utenti. Per le consultazioni del restante materiale bibliografico, i lettori dovranno richiederlo, tramite gli appositi moduli, al personale addetto. Art. 21 Al prestito a domicilio ammesso ogni cittadino italiano o straniero che abbia i seguenti requisiti: - abbia compiuto il 18 anno di et; - sia residente e domiciliato nell'ambito della Provincia di Reggio Calabria; - risulti regolarmente iscritto al prestito e abbia l'apposita tessera, rilasciata ogni anno dalla Videoteca, previo versamento della quota fissata con atto deliberativo da parte dell'Amministrazione Comunale. Il prestito a domicilio del materiale audiovisivo consentito per tutte quelle .opere che non siano escluse dalla Direzione. E' espressamente vietato il prestito di opere rare e di pregio, di quelli non pi esistenti in commercio e di quelle destinate solo alla consultazione. Art. 22 Non possono, di norma, essere date in prestito pi di due opere audiovisive contemporaneamente. La durata massima del prestito fissata in 15 giorni ed prorogabile di altri 15. In qualsiasi momento la videoteca pu richiedere la restituzione del materiale prestato. Art. 23 Il materiale al rientro dal prestito, prima di una nuova utilizzazione, dovr essere sottoposto a revisione, al fine di accertare il suo stato di conservazione e gli eventuali danni ad esso arrecati. E' tassativamente vietato il passaggio diretto di un'opera da un utente ad un altro, senza il consenso della videoteca interessata. Art. 24 Nel caso in cui le opere audiovisive prestate vengano danneggiate, distrutte o smarrite, l'utente tenuto a reintegrarle interamente nel patrimonio della Videoteca Art. 25 Fatti salvi i diritti di propriet intellettuale, la Videoteca potr consentire la riproduzione del proprio materiale, a condizione che ne venga citata la fonte. Nel caso di Enti pubblici e Associazioni culturali legalmente riconosciuti, limitatamente al materiale filmico e audiovisivo, tale concessione verr accordata, ordinariamente a condizioni di reciprocit, ad analoghi Istituti italiani e stranieri. Art. 26 Gli utenti che non si atterranno alle norme relative al prestito potranno essere sospesi o, nei casi pi gravi, esclusi da esso, con decisione motivata del Direttore. E' fatto sempre salvo il loro diritto di ricorrere all'Amministrazione Comunale. *5PV L M V W f g 45ɻɻwowowowowowowowowowowowowoh#CJaJh Lh LCJaJh#h#5; h L5;h#h L5;h L56;h#h#56;h#h L56;h9<h9<56CJaJh9<56CJaJhA:h9<56CJaJh9<56CJaJ#jhA:h9<56CJUaJ+*+,-./0123456789:;<=>?@ABC$a$gd9<5CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVl P $a$gd#$a$gd#$a$gd9<P x e xabij?@GH$a$gd#gd L$a$gd#5RS@`bij@GH 12  9@AB    L!S! h#5;h#h#5;h#h L56;h#h#56;h)0CJaJ h#h#h)0h L5h)0h#5;h#h L5;h#CJaJh Lh LCJaJ=    89AB    K!L!$a$gd#$a$gd#gd LL!T!U!!!!!""""######$$$$&&&&&$($a$gdO}>$a$gd#gd L$a$gd#S!T!U!!!!!""""""""#######$$$$%%1&2&&&&&&&%(*(,(-(.({)|)**,,,,,\-a-c-d-e----->.@...(0-0/000?1D1F1G1H1J1>2hO}>CJaJ hO}>5;h#h#56h#h L56 h#5;h Lh LCJaJh#CJaJh#h#5;I$(%(-(.(,,,,[-\-d-e--->./'0(00010>1?1G1H122$L^`La$gdO}>$a$gdO}>$a$gd#gd L>2?22222D3I3K3L3444445555h Lh9<CJaJh#CJaJh#hO}>5; h#5; hO}>5;h#h#5;h Lh LCJaJhO}>CJaJ222C3D3L3M3444455$a$gdO}>gd L$a$gd# 21h:p9<. A!S"S#S$S% DdYX  C 4ALogo%20Comuneb\B#&D{.Dn\B#&D{.PNG  IHDRsRGBTPLTE """999)))333UUUMMMBBB___wwwfffj#IDATx\81`9!$3+!{fvkyoB!FC\p2j[c2qnG8?(p>|[Dﺶᱎ Nvdd?kY2E:2bD2~78)ͲXLVaNoǵa@r ^k6Z^Q]9A#Yk^OniVF_U:޶ W(i)3 Fkob_ eVx Q47 ߐqaʒe1|MtYW$/~)cdxo1*(G? }F&81# ҀPp% 1X`t*\8Ab:uC 6#gy:8O!b~p4mm[1Ӥ0qXaüt. Y+6.Gnv]qsNWTqY쐺CWp8to: 6Qo9krF^b"$ayq3f?dhk%fZE*it)-\#ψk8xb¶0mHńXXq8gb\@c_n`b/rwu~Yb" ֘zb5ǪWq $ze'auj$]0Td*¯6L!fwO18)"nQDn4-q9jpGFOÉڏ5 q b l9GفK tbh >rpWptt} JcbStW0n +"Yd>.v6sÐUiw8.wŕ;n<NI R Jb!ڤiAҩ,#_)A+11rL)Iv?paG-GDarHj~<. 0!☝R 2s"C5\0a'!?aMO irNmW¾AnPm/Uz/(+@O).)ԴHG~k ᎋ<5 XtAoI-o#HBWpI09q$cDT$k]rZ:L:F2d}̖ Wأ`0iҌmXUp 䗔gV_K.9aX7Wrt#+id҄I[_w9>  j1cP`~#תc{\y ucPFgV*"8 T*}opC;"Z<8}n%= ".P&QM6Wfkʜ+$$#DYcJ-ڑ X0,$rյ 8v {Sc3f"yrNLPGpk\^y|eT'IA-=3;O *"o"u袗s4"}*2_p]xOw;n&0,h!wAZp]rN+Q cu1>sqCoC? +nR4@c׶-͕YӼh3DihmdY(!dVJx)>\[\3 KC+>b u4 C8 qJ[{!?6ul\Ҥ svr s!E]{WA+!NqT5&bYC#_PHKM3&#jYfRpG9-v7zD }{+vNnMً?CU>UY6*Qo׺,}CџAcp2~iEVZ) ϴm2}:.N!3 LdiJ(^QQs~EuO1z/'$.B4"~2 T_&p"l^y]~RLI<>q_r~w\i# IڌRѷpYv}.{ *1TTjr…K/.FRGgBtpV9Iɐ]*겜25or+7܌c+N8X,=9\먺0}ײ(Í*ĄjmrhzEopH됍j`VdqRVR*?f^ 4x%~/Ȏ([{9k6 FpMSKW̷kqN$rp%|68Q KI"+VUo06FsqS)3[[/nDӦVrMM}:y#isơ)tݤsg,=PJ\Z;'>׸|׺R: lqԾMmn]X\#2yB754c?LgoP%`ʲ#߳.,w!!k]++)+ w_ѫ1_r>K&|RPh@*1/d80{n@UepuZ_RG40 03BB Wm+s\6GQg?VW8D0l`z3T88vtGjW\!8%~-k\)O`:H?_F|K$_&*x}3\ gT^cm ^dg&|Z_"t{܆b;Lk" E6beZYWk f\kxlQ\!;y}}[~ {- '4JG=ԫc>M⺺#SEe\J1Hvz׶Nl8eॼIr#a#0r`XeB0+í ov^[p EEn#F㵅jRAOLҩ**^yk".TY;)a ftn.+)?s| h`G&>^eh"UBFs.|^v t{_s0uVv(h)x}[_X@xI+,E3Ww~ِ6GUV3\\?オ*#m3\ή5KwcWM'F7DOO4kA_D JMnN6ZRpd@Um&ҧ?Wp p>/5gP'u@ˆoO[LIĨU-ӽ .V+/u 3^NRQp%oRkwaҙ1O.bǬd}_s+ !IpշD7|ExzZ$QtTK) ׺fFLf(븜G:' k&+S+? 30r+;5">`OqaH~2يq[$7..b`YUQC`3&;ojyD2s`57u:QpC8Dz$fk>ЃNi`=BD7Bp1_0d/ kBn`F7V.-=px,bdX0ֶm; ݏ&Sd_aKyTˡU\ë׷6o! XJ G\pʋCvzL+rQsҁ R]5ڂ-BEzQcI"cQBBޢ6_A$My/?P>j (Vp7K>{BۮLg ^28*Q^y`'LPIGȹXw{Y?hnNje/OqMy6sRQIX EI F3 )TOPZ!lToJ>o/Mk ՜s?yk9aHD+{Di&dHboaDI&nӼ~Y~o>f^ۧ^".BeNRր~ i3 ulX z/kg ,<`)e"O7;9U/\߅'Qpi_>1ï7֧Zr4:_|ɽ? ?~*Q6v(IENDB`B@B 9<NormaleCJ_HaJmHsHtHVAV Carattere predefinito paragrafoXiX Tabella normale4 l4a 4k4 Nessun elenco-N*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVlPxexa b i j ?@GH    89ABKLTU$ % - . $$$$[%\%d%e%%%>&''(((0(1(>)?)G)H)****C+D+L+M+,,,,--00000000000000000000000000 00 00 00 00(00 00 00(00 00 0 080(0 00000000000000000000000000000000 00 00 00 00 000000000000000000000000000000000000000 0000 00000 00 00 0000 000 00000(000000(000000(0000 0p00b i j H   89ABKLTU$ % - $$$$[%\%d%''(((0(1(>)?)G)****C+D+L+M+,,,--O900 sgO900O900O900O900O900O900 3PO900O900O90 0 xQO90 0O90 0O90 0M90 0O900M900 QM900M900O900M900 QO900M900O900M900 QM900M900O900M900 xQM900M900O900M90 0 #QM90 0M90 0O900M90#0 #QM90#0M90#0O900M90'0 SQM90'0M90'0O900M90+0 SQM90+0M90+0O900O90/0M90/0O900M9030 wQM9030M9030O900O9070M9070O900M90;0 xQM90;0M90;0O900O90?0 xQM90?0M90?0O900M90C0 WQM90C0M90C0O900O90G0M90G0O900M90K0 XQM90K0M90K0O900M90O 0YQM900M90000O900 5S!>25 #%CP L!$(25!"$&5 +b f @D 9=  LP% ) $$\%`%((,(?)C)**D+H+,,-VBEe39`cx v x V X Z \ PSoWZYe=H{!!'#*#\$c$4%<%%%%%@&G&`'g'''(())**++++-'--b i 9BLU% . $$\%c%((1(**D+M+,,--ALEMUSACbW^`OJQJ^Jo(CbO}> L#9<)0@  -@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"qڅ:&'S'SSS24-- 3QH)?9< ALEMUSAALEMUSA Oh+'0d   , 8DLT\ ssALEMUSALEMLEMNormalALEMUSA3EMMicrosoft Word 10.0@[@;C@BoL'՜.+,0 hp  Comune di Reggio CalabriaCS-A  Titolo  !"#$%&')*+,-./012456789:;<=>?@ABCDEFGHJKLMNOPRSTUVWX[Root Entry F~pL]Data (1Table3*WordDocument4NSummaryInformation(IDocumentSummaryInformation8QCompObjn  FDocumento di Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q