ࡱ> wyv{5@bjbj22/XX̉4444444H8LlHhx"$RV`A4A44V44T~844l LyXDl0#h:VHH44444LAAH' /2a)"H /a EMBED Word.Picture.6  COMUNE DI REGGIO CALABRIA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LUSO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N.8 DEL 23 MARZO 2004 TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI Art.1- OGGETTO E FINALITA' 1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme d'utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di propriet comunale e degli impianti sportivi eventualmente acquisiti in uso da terzi, nel rispetto della normativa vigente. 2. Gli impianti sportivi comunali, nonch quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attivit sportiva, sia essa svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo e/o educativo. Art.2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e di circoscrizione. 2. Tutti gli impianti che - per la loro struttura, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente o per il fatto di essere compatibili con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti in citt per una specifica disciplina - assolvono funzioni d'interesse collettivo dell'intera citt, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina. 3. Gli altri impianti che non presentano le caratteristiche di cui al precedente comma sono classificati come impianti di circoscrizione. 4. Con atto della Giunta Comunale verranno classificati nell'una o nellaltra categoria gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione. 5. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza cittadina quelli di seguito indicati: Stadio Comunale Oreste Granillo; Palazzetto dello Sport Pentimele; Palazzetto dello Sport Botteghelle; Palestra Giulio Campagna (Palloncino); Palestra Lotta e Pugilato (Piscina) - Piazzale della Pace; Campo C.O.N.I. di Atletica Leggera - Via Modena - S. Sperato; Centro sportivo Parco Caserta; Campo di baseball di Viale Calabria; Palestra Piero Viola (Scatolone). 6. Sempre alla data di adozione del presente Regolamento, sono individuati come impianti di rilevanza circoscrizionale i seguenti impianti: Polisportivo di via Messina; Campo calcio "Ciccarello"- Via Ciccarello; Palestra Boccioni Gallico Gallico; Palestra Catena Catena; Palestra Pellaro - Pellaro Lungomare; Campo calcio Mosorrofa Mosorrofa; Campo calcio Sambatello Sambatello; Campo bocce Via Sila - Via Sila; Campetto polivalente Orti Orti; Campo bocce Orti Inf. - Orti Inf.; Campo tennis Orti Inf. - Orti Inf; Campo calcio Pellaro Pellaro; Campo calcetto Rione Eremo; Palestra Polivalente Archi - Archi. TITOLO II - CRITERI GENERALI E MODALIT PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 1. Sono considerate attivit sportive: le attivit ricreative e sociali di preminente interesse pubblico; lattivit motoria a favore dei disabili e degli anziani; lattivit formativa per preadoloscenti e adolescenti; lattivit sportiva per le scuole; lattivit ricreativa e sociale per la cittadinanza; lattivit agonistica di campionati, tornei gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o da Enti di promozione sportiva; lattivit promozionale formativa, addestrativa, e di avviamento allo Sport delle Associazioni sportive, delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva. Art. 4 - QUADRO DELLE COMPETENZE 1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi: il Consiglio Comunale: . individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini; detta i criteri di disciplina generale delle tariffe; la Giunta: determina le tariffe per la fruizione degli impianti, sulla base della disciplina generale stabilita nel presente Regolamento; individua gli strumenti di consultazione e controllo della gestione in concessione degli impianti con compiti di proposta e di garanzia; svolge ogni altra funzione specifica, individuata dalle disposizioni del presente Regolamento; il Dirigente dell'Unit Organizzativa competente (alla data di adozione del presente Regolamento individuato nel Dirigente dellU.O. Istruzione e Sport): provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attivit agonistica secondo i criteri stabiliti nel presente Regolamento; stabilisce le modalit e i termini per la presentazione delle richieste di concessione d'uso degli impianti sportivi; provvede con proprio atto alla concessione in uso degli impianti sportivi e dei relativi spazi sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, stipulando le relative convenzioni previa individuazione degli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attivit sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione, nonch delle clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario; esercita ogni altro compito gestionale inerente allo sviluppo del sistema di impianti sportivi della citt e ogni altra specifica funzione attribuitagli dalle disposizioni del presente Regolamento. Art. 5 GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. 1. La gestione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina esercitata di norma in forma indiretta, mediante concessione a terzi ai sensi del successivo art. 7, comma 1, lett. b), c) e d). 2. La gestione degli altri impianti di rilevanza circoscrizionale e di quelli compresi negli edifici scolastici esercitata di norma in forma diretta o anche nella forma pi semplice della concessione in uso temporaneo di cui al successivo art. 7, comma 1, lett. a). Art. 6 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA 1. Il concessionario d'uso tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento. 2. II concessionario della gestione dell'impianto ha il dovere di vigilare e di far rispettare le norme del presente Regolamento ed autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento ed alla conservazione dell'impianto o all'attivit che vi si svolge. 3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilit del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilit che ricadranno sempre ed esclusivamente sui concessionari. 4. Nel caso di gestione in forma diretta la vigilanza spetta al Dirigente dell'unit organizzativa competente che la pu disporre a mezzo di personale comunale o di appalto a societ di vigilanza. Art. 7- TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI A TERZI. 1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti: concessione in uso temporaneo; concessione per la gestione a budget di impianti senza rilevanza imprenditoriale; concessione per la gestione di impianti con rilevanza imprenditoriale; concessione per la costruzione anche in ampliamento e per la gestione. 2. La tipologia di cui alla lettera a) del 1 comma si pu applicare per tutti gli impianti gestiti in forma diretta, siano essi di rilevanza cittadina che circoscrizionale. 3. La tipologia di cui alla lettera b) del 1 comma si pu applicare per tutti gli impianti di rilevanza cittadina e per gli impianti di rilevanza circoscrizionali suscettibili oggettivamente di interesse a tale forma di gestione. 4. Le tipologie di cui alle lettere c) e d) del 1 comma trovano applicazione esclusivamente per gli impianti Stadio Comunale Oreste Granillo, Palazzetto dello Sport Pentimele e Centro sportivo Parco Caserta. CAPO I - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO Art. 8 - PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 1. Alla programmazione ed alla concessione in uso temporaneo di tutti gli impianti sportivi cittadini, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali (programmati di norma nei giorni di sabato e festivi) provvede il Dirigente dell'unit organizzativa competente. Per gli impianti di rilevanza circoscrizionale, il medesimo Dirigente provvede sentiti i Presidenti delle circoscrizioni interessate. 2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessit delle scuole determinato sulla base delle norme di cui alle leggi n 517/1977, 23/1996 e 289/2002, nonch dei criteri per la concessione in uso delle palestre scolastiche adottati con delibera di Giunta n 425 dell' 11/08/1999. 3. La concessione in uso temporaneo dell'impianto d diritto ad esercitare esclusivamente le attivit sportive indicate nella concessione d'uso e nel rispetto dei tempi, modalit e clausole del relativo disciplinare, compresa la prestazione di adeguate garanzie assicurative di valore adeguato. Art. 9 - MODALIT PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO 1. Il Dirigente dell'unit organizzativa competente rilascia, a seguito di idonea pubblicizzazione, la concessione d'uso temporaneo degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorit: federazioni, enti di promozione sportiva, nonch a societ sportive affiliate a federazioni del CONI, regolarmente iscritte allAlbo del Comune e al Registro delle Societ e delle Associazioni sportive dilettantistiche di cui allart. 20 della Legge 27.12.2002, n. 289; aggregazioni spontanee di cittadini; a soggetti senza finalit di lucro. 2. La durata della concessione d'uso di norma annuale, fatta salva la facolt di prevedere, in ragione degli oneri assunti dai concessionari, una maggiore durata, comunque non superiore al triennio. 3. Nell'ambito della programmazione e concessione in uso degli impianti sportivi, il Dirigente dell'unit organizzativa competente, sentiti i Presidenti delle circoscrizioni interessate nel caso di impianti di rilevanza circoscrizionale, stabilisce annualmente una riserva degli spazi sportivi disponibili, destinata in favore dell'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini. L'uso degli impianti altres concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali dal luned al venerd (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attivit gi programmate), alle scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta, nonch per le attivit dei Giochi Sportivi studenteschi su richiesta del CONI o del competente Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi). 4. Allinterno degli spazi riservati all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini ai sensi del comma precedente, lassegnazione delle singole ore di utilizzo allinterno delle fasce orarie riservate sono disposte di volta in volta dal competente responsabile della Circoscrizione interessata sulla base del criterio cronologico della richiesta, previo pagamento anticipato delle relative tariffe duso. ART. 10 - PROCEDURE PER LE CONCESSIONI IN USO. 1. I soggetti interessati richiedono l'uso degli impianti sportivi comunali, presentando istanza al Dirigente dell'unit organizzativa competente ed indicando espressamente le finalit, tra cui rientrano quelle per lo svolgimento degli allenamenti e per lo svolgimento di campionati nazionali e minori, gare e manifestazioni ufficiali che, di norma, si svolgono il sabato e nei giorni festivi. 2. Il concessionario tenuto a sottoscrivere per accettazione latto di concessione contenente le condizioni alle quali detto uso concesso, tra cui sono obbligatoriamente applicate per relationem le disposizioni del presente regolamento. A tale sottoscrizione riconnesso il sorgere dei reciproci effetti negoziali. 3. Al concessionario fatto divieto di subconcedere a terzi, parzialmente o totalmente, gli spazi avuti in uso. La violazione del suddetto divieto comporter la decadenza della concessione d'uso ottenuta. 4. Nel caso di una pluralit di concessioni d'uso sullo stesso impianto, i singoli concessionari possono costituirsi in associazione, anche non riconosciuta, per la sua gestione, restando solidalmente coobbligati per gli oneri previsti nelle concessioni. 5. L'ordine di priorit per la concessione in uso degli impianti di rilevanza circoscrizionale definito secondo i seguenti criteri: ubicazione della sede e reclutamento sportivo nell'ambito della circoscrizione in cui ricade l'impianto; preferenza per il settore giovanile con specifico riferimento all'attivit formativa di base; numero degli affiliati che praticano attivit agonistica; livello della struttura tecnico-sportiva; anzianit di attivit. 6. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne d tempestiva comunicazione scritta al Dirigente dell'unit organizzativa competente. 7. Gli spazi resisi disponibili ai sensi del precedente comma, sono tempestivamente concessi in uso dal Dirigente dell'unit organizzativa competente, utilizzando l'elenco dei richiedenti che non hanno ottenuto la concessione d'uso e, in mancanza di tale elenco, distribuendoli tra i concessionari interessati. Art. 11- SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE IN USO 1. Il Dirigente dell'unit organizzativa competente pu sospendere temporaneamente la validit delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ci si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o culturali dinteresse comunale, nonch per contingenti ragioni tecniche e di manutenzione degli impianti sportivi, con la semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 7 giorni. 2. La sospensione prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attivit negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Dirigente dell'unit organizzativa competente. 3. Per le sospensioni nulla dovuto n dai concessionari d'uso, n dal Comune. Art. 12 - DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI D'USO 1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Dirigente dell'unit organizzativa competente contesta la decadenza della concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario del risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilit per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese. 2. Il Comune si riserva inoltre la pi ampia facolt di disporre, con atto del Dirigente dell'unit organizzativa competente, la revoca in tutto o in parte della concessione d'uso, per motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo di concessionario. 3. Il Dirigente dell'unit organizzativa competente ha inoltre lobbligo di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino: morosi nel pagamento delle tariffe d'uso; trasgressori delle norme del presente Regolamento o di eventuali disposizioni integrative emanate dallo stesso Dirigente; responsabili di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi. CAPO II - CONCESSIONE PER LA GESTIONE CON E SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE Art. 13 - MODALITA' PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE 1. La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale viene rilasciata dal Dirigente dell'unit organizzativa competente, a seguito di idonea pubblicizzazione, in via preferenziale a societ e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, attraverso organizzazioni gestionali di propria e diretta individuazione, nonch ad enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalit formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e dimostrino capacit operativa adeguata alle attivit da realizzare, purch risultino tutti regolarmente iscritti allAlbo del Comune e/o al Registro delle Societ e delle Associazioni sportive dilettantistiche di cui allart. 20 della Legge 27.12.2002, n. 289. 2. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni: assenza di finalit di lucro; democraticit della struttura; elettivit e gratuit delle prestazioni fornite dagli aderenti; criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti; obblighi e diritti degli aderenti; obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico finanziano; modalit di approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario. 3. La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione, senza che si determini pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima concessione. 4. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dalla Giunta Comunale. 5. Le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno prevedere: l'introduzione del modello a budget (intendendosi per budget di gestione il corrispettivo annuo che l'Amministrazione comunale corrisponde al concessionario per la gestione dellimpianto); l'introduzione di indicatori di efficienza gestionale; la riserva per gli usi scolastici; la riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso secondo le modalit di cui al Capo I del Titolo II; la riserva per i campionati dilettantistici; la riserva per attivit sociali promosse dalle circoscrizioni; le clausole volte a garantire la prestazione di polizze assicurative e fideiussorie di valore adeguato; lobbligo da parte del concessionario di comunicare al Dirigente dell'unit organizzativa competente difformit esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti. 6. Nelle concessioni di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere ricomprese la concessione gratuita al concessionario della pubblicit in spazi interni all'impianto n la concessione gratuita di bar o punti di ristoro interni all'impianto stesso. La definizione del valore economico da attribuire agli spazi adibiti a bar o posti di ristoro dovr tenere conto della effettiva capacit di reddito dell'attivit. Potranno invece essere concessi in comodato gratuito per la durata della concessione eventuali beni mobili presenti nell'impianto e di servizio al medesimo. 7. La Giunta Comunale definisce, altres, con proprio atto: gli indicatori di efficienza gestionale; gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia; 8. La durata della concessione di norma triennale e rinnovabile annualmente fino a un massimo di ulteriori tre anni, previa la verifica della convenienza e del pubblico interesse. Art. 14 - GESTIONE A BUDGET 1. Il budget annuo da corrispondere al Concessionario della gestione determinato dal costo d'impianto decurtato di una percentuale variabile dal 10% al 20% a seconda delle specifiche caratteristiche dell'impianto, nonch delle entrate di impianto, ed infine del valore economico concordato per le fasce orarie e per i locali e le attrezzature attribuiti al concessionario senza vincoli tariffari e di assegnazione, di cui al successivo 5 comma. 2. Il costo di impianto determinato sulla base delle spese sostenute dal Comune nell'anno precedente a quello a partire da cui sintende affidare la gestione a budget, eventualmente confrontandole con il loro andamento storico qualora si verifichino rilevanti scostamenti, per le voci di seguito indicate: utenze; consumi; manutenzione ordinaria; personale. 3. Il modello di gestione a budget non prevede la presenza di personale comunale e ove non sia ancora possibile realizzare tale requisito, il costo d'impianto deve essere computato al netto dei relativi oneri. 4. II budget d'impianto per il primo anno di gestione commisurato al periodo che intercorre tra la data di avvio concordata e la conclusione dell'esercizio finanziario. 5. Dopo il primo anno di gestione, il budget d'impianto soggetto a verifica al fine di constatare la correttezza ed attendibilit dei valori sui quali stato formato. In seguito, il budget di impianto potr essere modificato in aumento o in diminuzione, solo in presenza di obiettive modificazioni dei dati sui quali stato formato quali, ad esempio, l'aumento o la diminuzione delle tariffe delle utenze, l'aumento o la diminuzione dei consumi conseguente a modifiche strutturali, l'aumento delle assegnazioni in uso per finalit sociali con tariffe agevolate o, al contrario, l'aumento delle fasce orarie e la disponibilit di locali ed attrezzature lasciati alla libera gestione del Concessionario. 6. Il Concessionario, verificatesi una delle circostanze esemplificate al comma precedente, pu chiedere la rivalutazione del budget solo se: il budget d'impianto stato utilizzato in misura inferiore al 90%; gli interventi di manutenzione ordinaria sono ritenuti inadeguati; il Comune non ha dovuto sostenere costi per interventi di manutenzione ordinaria. 7. In casi eccezionali e per comprovati e documentati motivi possono essere riconosciuti, extra budget, contributi per spese finalizzate ad eventi straordinari. Art. 15 - ULTERIORI CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE A BUDGET. 1. Le concessioni possono prevedere la concessione gratuita al concessionario dei locali, se esistenti all'interno dell'impianto, da adibire ad ufficio del concessionario medesimo. Art 16 MODALITA PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE 1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale viene rilasciata sulla base di una convenzione stipulata dal Dirigente dell'unit organizzativa competente nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente. 2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovr prevedere: clausole per la fruibilit da parte delle scuole; clausole per la fruibilit da parte delle Societ Sportive cittadine, regolarmente iscritte allAlbo del Comune e al Registro delle Societ e delle Associazioni sportive dilettantistiche di cui allart. 20 della Legge 27.12.2002, n. 289; un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario; la riserva per attivit sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione, dal CONI o dal competente Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi); il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze dei consumi; il versamento di una percentuale degli introiti pubblicitari al Comune da parte del Concessionario; la possibilit di accordi di sponsorizzazione; l'assenza di pendenze con l'Amministrazione Comunale o dichiarazione di impegno, garantita da fideiussione o da polizza assicurativa, a estinguere ogni debito; le clausole volte a garantire la prestazione di polizze assicurative e fideiussorie di valore adeguato; l'individuazione degli oneri gestionali per il concessionario. 3. Il Concessionario ha facolt di organizzare le attivit senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione. 4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene fornita al Dirigente dell'unit organizzativa competente con atto dindirizzo dalla Giunta Comunale. 5. La Giunta Comunale definisce inoltre con proprio atto: gli indicatori di efficienza gestionale; gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia; la durata della concessione, che verr indicata nel bando della procedura devidenza di cui al 1 comma. Art. 17- RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI DI GESTIONE. 1. In generale, fatte salve le altre ipotesi di revoca e di risoluzione previste dal presente regolamento, tutte le convenzioni di concessione della gestione degli impianti sportivi possono essere risolte dal Comune, con atto del Dirigente dell'unit organizzativa competente, quando: la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumit e la salute degli utenti; i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi; la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono effettuati o comunque le tecniche utilizzate possono recare pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti. Art. 18 - CONTABILIT E RENDICONTO 1. Il concessionario tiene, per l'attivit commerciale, contabilit separata da quella istituzionale e presenta all'Amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una nota integrativa nella quale, per ogni impianto sportivo sono evidenziate, oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno precedente ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile. CAPO III - CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE ANCHE IN AMPLIAMENTO E PER LA GESTIONE Art 19 - MODALIT PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA COSTRUZIONE ANCHE IN AMPLIAMENTO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 1. Le modalit per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche. TITOLO III DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE Art. 20 - TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale. 2. Le tariffe, comprensive di IVA, sono stabilite in misura fissa a prestazione (oraria, giornaliera, ecc.) o in misura proporzionale agli incassi connessi all'uso dell'impianto. In tale ultima fattispecie, deve comunque essere previsto un importo minimo dovuto obbligatoriamente a titolo di rimborso dei costi fissi di gestione. 3. Le tariffe devono essere determinate in modo da determinare la copertura percentuale dei costi di gestione nella misura minima prevista dalla vigente normativa contabile degli enti locali. Nei costi devono essere comprese, oltre che le spese per il personale e per la manutenzione, anche quelle sostenute per la copertura assicurativa degli impianti e le altre voci stabilite dalla richiamata normativa contabile. 4. Nella formulazione delle tariffe potranno essere previste forme di abbonamento agevolate per le Societ o gruppi sportivi che useranno in maniera continuativa l'impianto, stabilendo la modalit di corresponsione anticipata di tale canone. 5. La Giunta pu deliberare la concessione gratuita degli impianti, in casi eccezionali connessi alleffettuazione di manifestazioni di particolare interesse pubblico. Art. 21 - MODALIT DI RISCOSSIONE DELLE TARIFFE 1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi nelle forme previste dagli articoli 13, 16 e 19, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente pagata al concessionario della gestione. 2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti anticipato in caso di tariffa stabilita in misura fissa a prestazione; nel caso di tariffa stabilita in misura proporzionale agli incassi, pagata prima dellutilizzazione dellimpianto la tariffa minima dovuta obbligatoriamente per l'uso della struttura secondo gli importi stabiliti dalla Giunta Comunale, salvo successivo conguaglio del maggior importo dovuto a seguito della verifica degli incassi netti della manifestazione. A garanzia del versamento del conguaglio dovuto deve essere prestata preventivamente unadeguata cauzione in numerario o mediante polizza fideiussoria rilasciata da societ abilitata. 3. Al fine dell'esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le societ, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese di attivit le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli sulle quali lUfficio comunale competente effettua i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti. 4. La procedura di cui ai commi precedenti vale anche per le manifestazioni di spettacolo non aventi carattere sportivo. 5. Le societ, gli enti ed in genere tutti i soggetti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e a loro carico sono avviate le procedure di legge per il recupero degli eventuali crediti. 6. Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dal Comune presso impianti sportivi soggette all'imposta sugli spettacoli valgono le modalit di riscossione, registrazione, rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa. TITOLO IV- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. Art. 22 - CONTROLLI 1. Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il Concessionario si obbliga a fornire annualmente al Dirigente dell'unit organizzativa competente: a) il nominativo del Direttore dell'impianto; b) una relazione, entro il mese di settembre di ogni anno, comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione da effettuare, nonch una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente; c) entro la stessa data di cui al comma precedente dovr essere presentata copia del bilancio economico e del conto consuntivo, nonch una relazione sull'attivit svolta completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto. 2. II Comune potr comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari, verifiche sull'impianto con diritto di ispezione dei documenti riguardanti la corretta applicazione delle norme contenute nella concessione. Art. 23 - RINVII 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente tempo per tempo in materia, allo stato attuale riferita: per l'utilizzazione degli impianti sportivi degli istituti scolastici alle leggi n.517/1977, n. 23/1996 e n. 289/2002; per la programmazione delle attivit sportive in relazione a quelle extra-scolastiche alla legge n. 23/1996 e n. 289/2002; per le forme di gestione in concessione alla normativa in materia di concessioni ed appalti ed alle disposizioni del codice civile, per quanto applicabili; per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attivit sportive, alla legge n. 91/1981; per l'individuazione dei soggetti che svolgono attivit sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI; per l'individuazione dei soggetti che svolgono attivit sportive e motorie con fini di promozione sportiva, alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva, il CONI o il competente Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi). 2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed alla gestione a budget non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilit pubblica vigente. Art. 24 - NORME TRANSITORIE 1. Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari. 2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; in facolt del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente Regolamento. Art. 25 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME 1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutivit della deliberazione consiliare di approvazione. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto dallo stesso previsto. INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI Art.1 - Oggetto e finalit . 2 Art.2 - Classificazione degli impianti sportivi . 2 TITOLO II - CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Art.3 - Classificazione delle attivit sportive .. 3 Art.4- Quadro delle competenze.. 3 Art.5 Gestione degli impianti sportivi.... 4 Art.6 Norme generali sulla vigilanza. 4 Art.7 Tipologia delle concessioni a terzi.. 4 CAPO I - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO Art.8 Programmazione delle concessioni in uso. 4 Art.9 Modalit per l'assegnazione delle concessioni in uso.. 5 Art.10 Procedure per le concessioni in uso.. 5 Art.11 Sospensione delle concessioni in uso 6 Art.12 Revoca delle concessioni in uso................................. 6 CAPO II - CONCESSIONE PER LA GESTIONE CON E SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE Art.13 Modalit per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale...... 7 Art.14 Modalit per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale............ 8 Art.15 Gestione a budget....................... 8 Art.16 Ulteriori caratteristiche della gestione a budget.............. 8 Art.17 Revoca delle concessioni di gestione.......................... 9 Art.18 Contabilit e rendiconto.......................... 9 CAPO III - CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE ANCHE IN AMPLIAMENTO E PER LA GESTIONE Art.19 Modalit per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi .............. 10 TITOLO III DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE Art.20 Criteri per la determinazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi ... 10 Art.21 Modalit per lapplicazione e la riscossione delle tariffe. 10 TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art.22 Controlli.................................................................... ... 11 Art.23 Rinvii....................................................................... 11 Art.24 Norme transitorie.................................... 11 Art.25 Entrata in vigore e abrogazione di norme.......... ........ 12 PAGE  PAGE 13 89;<z : Ȼyn`RLF=hOZD5CJ\ hOZDCJ hOZDaJhh8q56CJaJhh56CJaJh56CJaJ hOZD@()hwyhOZD56CJ$OJQJ\^JaJ$hOZD5CJ(OJQJ^JhOZD5CJ<OJQJ^JhOZD6CJ$OJQJ^JhOZDCJ:OJQJ\^J hOZDCJ4jhOZDB*Uphj< hOZDB*UVphhOZDB*phjhOZDB*Uph89:;<IJz{|}~ $ Sa$gd8q$a$$a$$a$̑   : . 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