ࡱ> 3 ibjbjFF.,,cl8ly|||||WWW/y1y1y1y1y1y1y$R{ r} Uy-WWWWWUyY'||yY'Y'Y'WV||/yY'W/yY' Y'2.SrH/y|p pkL t@/yy0ytT|~G&|~/yY'REGOLAMENTO PER LESERCIZIO DELLATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA. NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI TATUAGGIO E PIERCING. ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina su tutto il territorio Comunale le attivit di: BARBIERE: trattasi di attivit esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e capelli. PARRUCCHIERE PER UOMO: trattasi di attivit esercitabile su persona maschile consistente nel: taglio della barba e dei capelli; esecuzione di acconciature; colorazione e decolorazione di capelli; applicazione di parrucche; prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. PARRUCCHIERE PER DONNA: trattasi di attivit esercitatile su persona femminile consistente nel: taglio dei capelli; esecuzione di acconciature; colorazione e decolorazione dei capelli; applicazione di parrucche; prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico; ogni altro servizio inerente al trattamento estetico dei capelli. di estetista, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano per migliorarne le condizioni e laspetto estetico attraverso la modifica o la eliminazione degli anestetismi presenti. 2. Il presente regolamento detta, altres, norme concernenti lespletamento dellattivit di tatuaggio e piercing al fine di definire le misure igieniche, di prevenzione e di educazione sanitaria e di consentire la sorveglianza dell'autorit sanitaria locale sul rispetto delle norme igieniche, strutturali e funzionali delle attivit. ART.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 1. Le attivit di cui allart. 1, comma 1, lett. a), b) e c), siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria sono disciplinate con le forme fissate dalla Legge 14/02/1963 n 161, modificata dalla Legge 23/12/1970 n 1142, ed integrata dalla Legge 29/10/1984 n 785. 2. Le attivit di cui allart. 1, comma 1 lett. d), sono disciplinate dalla Legge 04/01/1990 n 1 e dalla l.r. 19 marzo 1999, n. 5. 3. Gli esercenti le attivit di cui allart. 1 sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla l. 19 settembre 1994, n. 626. 4. Le attivit di cui allart. 1, comma 2, sono svolte nellosservanza di quanto prescritto agli articoli 14 bis, 19 e 32. ART.3 AUTORIZZAZIONE ALLESERCIZIO 1. Lesercizio delle attivit di cui allart. 1 subordinato allautorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della Commissione di cui allart. 12. Lautorizzazione pu essere concessa anche per lesercizio congiunto dellattivit di barbiere, parrucchiere per uomo e donna nella stessa sede compatibilmente con gli artt.4 e 13 purch per ogni specifica attivit il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali. 2. I locali adibiti allattivit di estetista devono essere separati da quelli destinati allattivit di barbiere, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna. 3. Fino allistituzione della qualifica professionale di operatore esercente lattivit di tatuaggio e piercing, lattivit di cui allart. 1, comma 2, pu essere svolta esclusivamente da estetisti autorizzati ai sensi del presente regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 14 bis, 19 e 32. Gli interventi di piercing sono consentiti esclusivamente sul lobo dellorecchio mentre il piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee pu essere effettuato nelle strutture ove viene esercitata lattivit di estetista purch da personale medico in attesa che vengano istituiti i corsi di qualificazione professionale anche per operatori sanitari. Lapplicazione di piercing pu essere esercitata nei confronti di minorenni solamente previo consenso di chi ne abbia la potest. ART.4 ACCERTAMENTO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE 1. La concessione dellautorizzazione subordinata allaccertamento: del compimento del 18 anno di et; del possesso da parte dellimpresa di cui o sar titolare il richiedente, dei requisiti previsti dalla legge 08/08/1985, n 443; tale accertamento non richiesto se limpresa risulta gi iscritta in un albo provinciale dellimprese artigiane di cui allart.9 della legge 08/08/1985 n 443. della qualifica professionale dei soci e/o dei dipendenti che esercitano lattivit di cui allart. 1, per le imprese non aventi i requisiti previsti dalla L. 443/1985;. dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attivit di cui allart. 1, nonch dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usate in dette attivit, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia; della qualificazione del richiedente dellautorizzazione e quando trattasi di societ aventi i requisiti previsti dalla legge 08/08/1985 n 443, della qualificazione della maggioranza dei soci; del rapporto tra il numero degli esercenti e la popolazione residente nel comune; della distanza tra esercizi. ART.5 ORGANI COMPETENTI PER GLI ACCERTAMENTI 1. Gli accertamenti di cui al presente articolo sono di competenza: della commissione provinciale per l artigianato, quelli relativi alle lettere b) ed e); degli organi del comune: 1) ufficio industria commercio artigianato, quelli relativi alle lettere a), c), f) ed g); 2) ufficio sanitario, quelli di cui alla lettera d). ART.6 RICHIESTA DELLAUTORIZZAZIONE 1. Lautorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta in carta legale indirizzata al Sindaco per il tramite dello Sportello Unico per le Imprese. 2. La domanda deve contenere: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall art.3 della legge 08/08/1985 n 443 i dati anagrafici dovranno essere riferiti alla persona cui e affidata la direzione della azienda; localit prevista (via o piazza o frazione e n. civico) dove trovasi o dove si intende aprire lesercizio; planimetria e relazione tecnica dei locali corredata dal certificato di agibilit dei locali ovvero da apposita perizia giurata attestante lidoneit statica e la salubrit dei locali insistenti in immobili oggetto di condono edilizio; dichiarazione attestante il rispetto delle distanze di cui allart. 30. 3. Qualora le attivit di cui allart.1, vengano svolte presso il domicilio del richiedente, i locali devono avere ingressi e servizi igienici indipendenti da quelli adibiti a civile abitazione, e devono essere consentiti i controlli previsti dal presente Regolamento da parte dei competenti autorit. ART.7 AUTORIZZAZIONE ALLESERCIZIO DELLE ATTIVITA AFFINI 1. Le attivit affini possono essere svolte presso laboratori di barbiere o di parrucchiere, previa apposita autorizzazione. 2. Sono considerate attivit affini quelle inerenti alladeguamento estetico dellaspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo, sanitario, ed in particolare le prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. ART.8 AUTORIZZAZIONE ATTIVITAALBERGO DIURNO 1. Lautorizzazione deve essere richiesta mediante domanda indirizzata al Sindaco. 2. Nella domanda, oltre ai requisiti previsti del seguente Regolamento, il richiedente deve indicare la pianta planimetrica del locale con la relazione tecnica descrittiva dei requisiti occorrenti. 3. La concessione dellautorizzazione subordinata allaccertamento dei seguenti requisiti: locali adibiti a camere per riposo; sufficiente numero di docce e bagni; bagni con pulsante per chiamata; sala per signora e per uomo separate; lavanderia, seccheria, stireria, sala di aspetto; servizi di manicure, pedicure, lustra scarpe; deposito bagagli. 4. Tutti coloro che allentrata in vigore del presente Regolamento sono muniti di regolare autorizzazione di albergo diurno, sono autorizzati a continuare lattivit purch richiedano, su apposita domanda, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione delle seguenti norme, lautorizzazione prevista dal seguente Regolamento. 5. Lautorizzazione sar concessa solo se i locali adibiti ad Albergo Diurno hanno i requisiti previsti. 6. Alla domanda dovranno essere allegati un certificato di iscrizione allAlbo delle Imprese Artigiane (Legge 25 luglio 1956, n 860). ART.9 RIFIUTO DELLAUTORIZZAZIONE 1. Il provvedimento di rifiuto da parte del Sindaco, deve essere motivato e notificato allinteressato entro 30 giorni dopo il parere della Commissione Consultiva. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti lautorizzazione ammesso ricorso secondo le disposizioni di Legge vigenti. ART.10 COMMISSIONE CONSULTIVA 1. E costituita una Commissione Consultiva con il compito di esprimere pareri obbligatori non vincolanti sulladozione o le modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina delle attivit di cui allart.1 e mestieri affini e sul rilascio delle autorizzazione allesercizio delle attivit medesime. 2. La Commissione, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. 3. La Commissione composta: da 3 rappresentanti della categoria artigianale; da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali pi rappresentative; dal responsabile del Settore Igiene Pubblica; dal Comandante della Polizia Municipale; da un rappresentante della Commissione Provinciale per lArtigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune. 4. Funge da segretario un funzionario dellUfficio Industria Commercio Artigianato designato dal Sindaco. 5. La Commissione validamente costituita con la presenza della met pi uno dei suoi componenti ed i pareri sono adottati a maggioranza dei presenti. 6. Ai componenti della Commissione compete un gettone di presenza nella misura fissata per i componenti delle commissioni speciali. ART.11 RAPPORTO TRA ESERCENTI E POPOLAZIONE RESIDENTE 1. Il rilascio di nuove autorizzazioni subordinato al numero di abitanti residenti nel Comune al 31 dicembre di ogni anno ed alla popolazione fluttuante, attraverso il seguente rapporto: n. 1 autorizzazione di barbiere e/o parrucchiere per uomo ogni 600 abitanti uomini; n. 1 autorizzazione di parrucchiere per donna ogni 700 abitanti donne; n. 1 autorizzazione di estetista per ogni 900 abitanti. 2. Nel caso di nuovi insediamenti in zone nuove, prive di esercizi, il rilascio della prima autorizzazione avviene anche in mancanza del numero del rapporto di cui al comma 1. Le successive autorizzazione rientreranno nelle norme previste dal comma 1. ART.12 DIVIETO DI ESERCIZIO IN FORMA AMBULANTE 1. Le attivit di cui allart.1 non possono svolgersi in forma ambulante. 2. Lattivit di cui allart. 1 pu essere esercitata dal titolare di licenza allesterno dei propri locali esclusivamente a favore di persone impegnate in attivit teatrale, moda, acconciature matrimoniali o persone ammalate, ricoverate o custodite. Tali attivit possono essere svolte dal titolare, dai soci o dal personale dipendente purch qualificato. ART.13 LICENZA DI ESERCIZIO 1. La licenza soggetta a vidimazione biennale c/o lUfficio Comunale competente e dovr essere esposta in modo ben visibile nel locale del negozio. ART.14 CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEI LOCALI 1. Tutti i negozi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, devono corrispondere alle seguenti condizioni igienico-sanitarie: il locale deve essere pulito, bene areato e bene illuminato naturalmente, supportato da adeguato sistema di illuminazione e ventilazione artificiale; il pavimento, in materiale antiscivolo, deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione pi completa; il locale deve essere fornito di acqua calda e fredda, erogata da pubblica condotta con rubinetteria adeguata ed il personale che vi presta servizio, prima di ogni altra operazione, deve lavarsi bene le mani; gli infissi esterni, porte e finestre, devono essere muniti di mezzi idonei alla protezione contro gli insetti nocivi; i rifiuti ed i residui di lavorazione devono essere raccolti in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate, per il periodo strettamente necessario, in un vano chiuso, alluopo destinato. Lo stesso locale pu essere utilizzato come deposito di biancheria sporca, lavatoio, deposito attrezzi per la pulizia e relativi detersivi. Eventuali rifiuti speciali devono essere raccolti in contenitori a norma, stoccati in vano chiuso e smaltiti da Ditta autorizzata; i sedili dei negozi dovranno essere forniti di appoggiacapo con rivestimento monouso; i locali dei servizi igienici, dotati di antibagno, devono avere pavimento e rivestimento alle pareti impermeabili, lavabili e facilmente disinfettabili. Negli esercizi unisex i locali dei servizi igienici devono essere divisi per sesso. Per i centri estetici il numero di servizi igienici deve essere proporzionato al volume di attivit; deve essere prevista lottemperanza al d.lgs. 626/1994 con particolare riferimento ai servizi igienici e spogliatoi del personale. Art. 14 bis CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI PER TATUAGGI E PIERCING 1. Oltre quanto gi normato per parrucchieri ed estetisti, le attivit di tatuaggio e piercing, nei limiti di quanto prescritto dallart. 3, comma 3, debbono essere effettuate in locali specifici attrezzati allo scopo ed in particolare: gli spazi dove vengono effettuate le procedure debbono essere separati dalle sale di attesa e da quelle destinate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello; deve esistere separazione netta tra le aree in cui vengono trattati i presidi ed i materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati; la zona sporca deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali. i materiali che rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili; gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue; prima dellesecuzione delle procedure loperatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne lintegrit. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni; massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nellesercizio dellattivit, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate; dopo lutilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali; i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente. ART.15 CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE 1. In armonia con quanto prescritto dalla Direttiva dellAssessorato alla Sanit e Servizi Sociali, Sovrintendenza Sanitaria Regionale, Settore n. 59 del 30/10/1998, prot. 02860, i parrucchieri e affini sono esclusi dallobbligo del possesso del Libretto di Idoneit Sanitaria. 2. Il controllo sanitario del personale viene effettuato secondo le Direttive prescritte dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni. ART.16 CONTROLLO SANITARIO DEI PROCEDIMENTI TECNICI 1. I procedimenti tecnici usati nelle attivit di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini sono sottoposti al controllo del servizio di igiene pubblica dellASL per laccertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. ART.17 ASSUNZIONE DEL PERSONALE 1. Lassunzione del personale addetto alle attivit di cui allart. 1 deve essere effettuata in base alle vigenti norme legislative in materia. ART.18 TENUTA DI LAVORO 1. Agli addetti al servizio fatto obbligo di portare un camice, sempre in perfetto stato di pulizia. ART.19 STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE STRUMENTI E SUPPELLETTILI 1. Nellesercizio delle attivit di cui allart. 1 devono essere osservate le seguenti prescrizioni: A) attivit di Barbiere, Parrucchiere, Estetista: gli strumenti, le suppellettili e la biancheria debbono essere tenuti con la pi scrupolosa nettezza, curando, per gli strumenti, la sterilizzazione necessaria. La sterilizzazione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli, ecc. deve avvenire a mezzo di attrezzature previste dalla legge e conservati in appositi sacchetti monouso; B) attivit di Tatuaggio e Piercing di cui allart. 1 comma 2: il semplice lavaggio delle mani non sufficiente; indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico e sempre indipendentemente dallimpiego di guanti sterili. Luso di misure protettive quali maschere ed occhiali indispensabile. E opportuno che loperatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio. Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre e rigorosamente monouso. Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore o alternativamente a disinfezione ad alto livello. Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello debbono essere accuratamente puliti prima dellesposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dellapparecchiatura) relative alla compatibilit degli apparecchi con i germicidi chimici. Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso. Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche. Il sangue in quantit visibile deve essere rimosso e successivamente larea deve essere decontaminata con germicidi chimici. Quando si verifica uno spandimento consistente larea contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido o liquido prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico. In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione. Per quantaltro non dettagliato, si fa obbligo allottemperanza della Circolare esplicativa 16/07/98 del Consiglio Superiore di Sanit Pubblica inerente lattivit. ART.20 USO DEI GUANTI 1. E fatto obbligo delluso dei guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture ed altro materiale velenoso di cui allart. 7 del R. D. 30/10/1924 n. 1938 e che, per il sistema di permanente a freddo, maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati. 2. Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il 6%. ART.21 TERMINE PER SISTEMAZIONE LOCALI GIA ESISTENTI NEL TERRITORIO 1. Qualora il locale adibito a negozio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, non risponde alle condizioni igienico-sanitarie di cui agli artt.14 e 14 bis, ma possa essere mediante opportuni lavori o forniture, stabilite dallUfficiale Sanitario, sistemato convenientemente, il Sindaco assegner alla ditta un congruo termine, che in ogni caso, non potr essere superiore ai 60 giorni, per lesecuzione dei lavori o delle forniture prescritte con lavvertimento che in caso di inottemperanza si proceder alla chiusura dellesercizio. 2. Nei casi di sospensione dellattivit per la ristrutturazione dei locali ai sesnsi del comma 1 consentito, previa autorizzazione, il trasferimento dellattivit in altri locali idonei, anche in deroga al limite di cui allart. 30, e per un periodo comunque non superiore ai 60 giorni. ART.22 DIFFIDA PER CHIUSURA NEGOZIO 1. Nei confronti delle ditte che nel termine loro assegnato ai sensi dellart. 21 per lesecuzione dei lavori e le forniture non abbiano ottemperato a quanto loro prescritto, sar emessa ordinanza di chiusura dellesercizio. ART.23 TRASFERIMENTO NEGOZIO 1. Le ditte che intendono trasferire la loro attivit in altra localit del territorio Comunale dovranno, prima di effettuare il trasferimento, presentare apposita domanda specificando i motivi del trasferimento. La nuova autorizzazione subordinata al possesso dei requisiti di cui agli artt.4 e 30 del presente Regolamento. Qualora il trasferimento avviene per sfratto ordinato dal Tribunale, la distanza fra gli esercizi di cui allart.30 non deve essere considerata. ART.24 SUBINGRESSO NELLESERCIZIO ARTIGIANALE 1. In caso di cessione dellesercizio, lautorizzazione si intende cessata e lacquirente dovr richiedere nuova autorizzazione che dovr essere rilasciata previa verifica della sussistenza dei soli requisiti soggettivi previsti dallart. 4, prescindendo dallart.30 del presente Regolamento. ART.25 SUCCESSIONE EREDITARIA 1. In caso di morte dellintestatario dellautorizzazione, gli eredi potranno continuare lattivit secondo le norme stabilite dalla Legge 08/08/1985 n 443, purch lattivit venga esercitata da personale qualificato. In tal caso, lattivit potr essere esercitata con decorrenza dalla data di comunicazione al Comune del nominativo della persona qualificata. ART.26 SOSPENSIONE E REVOCA LICENZA 1. Le licenze comunali per lesercizio dellattivit di cui allart. 1 sono sospese per un periodo di gg. 10 in caso di mancata vidimazione biennale delle stesse ai sensi dellart. 13 ovvero nel caso di violazioni della normativa igienico-sanitaria di cui agli articoli da 14 a 20 del presente regolamento, ferma restando lapplicazione delle sanzioni principali previste per tali violazioni. 2. Le licenze di cui al comma 1 sono revocate nel caso di reiterate violazioni della normativa igienico-sanitaria, di violazione dellart. 12 e nel caso previsto dallart. 22. ART.27 TARIFFE 1. Le tariffe debbono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile. ART.28 ORARIO DI LAVORO 1. Gli orari giornalieri delle attivit e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria. fatto obbligo al titolare di esercizio di esporre lorario, preventivamente comunicato allAmministrazione Comunale, in maniera ben visibile dallesterno del negozio. concessa la prosecuzione dellattivit a porte chiuse per lultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti dorario. Le Organizzazioni di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le festivit e quelli feriali in zone turistiche. ART.29 SANZIONI 1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste da leggi statali o regionali in materia, applicata, ai sensi della L. 689/1981, la sanzione da un minimo di 25,00 ad un massimo di 258,23 ai sensi del T.U. 267/2000. 2. Soppresso. 3. Inoltre il Sindaco ordina limmediata cessazione dellattivit, con esecuzione dUfficio in caso di mancata ottemperanza, quando questa viene esercitata senza autorizzazione dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per lArtigianato. ART.30 DISTANZE TRA ESERCIZI 1. Lautorizzazione allapertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto delle seguenti distanze minime: tra esercizi di barbiere: metri 100; tra esercizi di parrucchiere per uomo: metri 100; tra esercizi di parrucchiere per donna: metri 100; tra esercizi di estetista: metri 100. 2. Comunque la distanza fra esercizi di barbiere e di parrucchiere per uomo non pu essere inferiore a metri 100. 3. La misurazione delle distanze fra esercizi dovr effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi, seguendo il percorso pedonale pi breve. Lattraversamento delle strade verr effettuato ad angolo retto. ART.31 COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE 1. La Commissione Consultiva Comunale, dopo aver preso visione dei requisiti contenuti nella domanda, esprime parere obbligatorio ma non vincolante nei seguenti casi: domande di nuove autorizzazioni; domande di trasferimento dei laboratori; domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente; sospensione dellattivit per pi di 6 mesi nellarco dellanno solare; domande di subingresso in una attivit preesistente. 2. La Commissione dovr essere sentita, altres, nel caso di modifica o revisione del presente regolamento. 3. Le domande devono essere esaminate secondo lordine cronologico di presentazione delle stesse allUfficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considerer valida la data di presentazione del documento che successivamente la completer. ART. 32 NORMA TRANSITORIA 1. Fatto salvo quanto previsto per la medicina estetica, in attesa dell'istituzione del corso di formazione professionale da parte della Regione, gli estetisti che intendono svolgere lattivit di tatuaggio e piercing ai sensi dellart. 3, comma 3, devono trasmettere al Comune un'autocertificazione in cui dichiarano di possedere sufficienti conoscenze delle norme igienico-sanitarie, da adottarsi nel corso dell'attivit, e di impegnarsi a frequentare il corso di qualificazione non appena istituito. E', comunque necessario, che i locali ove viene esercitata lattivit siano conformi alle norme previste dallart. 14 bis.    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