ࡱ> E:bjbj7X}}E2bXnWWWWWWW$"Z\FXXX///vW/W//YP V VeR:W2X0bXR ] ]tV ]VL/XX/bX ] : COMUNE DI REGGIO CALABRIA BOZZA CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO Codice di comportamento vigente approvato dalla Commissione Straordinaria n. 42 del 22 Maggio 2014. Nuovo codice proposto Art. 1 Disposizioni di carattere generaleArt. 1 Disposizioni di carattere generaleI principi contenuti nel presente codice costituiscono specificazioni degli obblighi di diligenza, lealt, imparzialit che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa del personale dipendente del Comune di Reggio Calabria. 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", integra, ai sensi dellarticolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealt, imparzialit e buona condotta gi individuati con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62, che i dipendenti del Comune di Reggio Calabria sono tenuti ad osservare.I dipendenti e, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, nonch i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dellamministrazione, si impegnano ad osservarlo. Ai dipendenti in servizio viene trasmessa copia del codice a mezzo e-mail o, in mancanza, in forma cartacea, copia del codice viene consegnata ai nuovi assunti allatto dellassunzione. Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni di collaborazioni, consulenze o servizi deve essere inserita apposita clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui al presente codice. Le norme contenute nel presente codice costituiscono, inoltre, guida e indirizzo per lelaborazione o ladeguamento di codici di comportamento etici dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico del Comune di Reggio Calabria oppure regolati o finanziati dal Comune di Reggio Calabria secondo la definizione di controllo pubblico e di regolazione e finanziamento data dallart. 1 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.Art. 2 Ambito di applicazione (nuovo articolo)1. Il presente codice si applica ai dipendenti del Comune di Reggio Calabria.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART60"54, comma 4, del HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985"decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART4"articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001.3.Il Comune di Reggio Calabria estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorit politiche, nonch nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Per titolari di organi si intendono i titolari di organi di indirizzo amministrativo che non siano, direttamente o indirettamente, espressione di rappresentanza politica i quali, anche nominati da organi politici, rivestano la carica pubblica al di fuori di ogni rapporto di lavoro. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, vengono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.Art. 2 Principi generaliArt. 3 Principi generali1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialit dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui titolare.1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialit dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui titolare.Il dipendente rispetta altres i principi di integrit, correttezza, buona fede, proporzionalit, obiettivit, trasparenza, equit e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialit, astenendosi in caso di conflitto di interessi.Il dipendente rispetta altres i principi di integrit, correttezza, buona fede, proporzionalit, obiettivit, trasparenza, equit e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialit, astenendosi in caso di conflitto di interessi.3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalit di interesse generale per le quali sono stati conferiti. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicit, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attivit amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualit dei risultati.3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalit di interesse generale per le quali sono stati conferiti. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicit, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attivit amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualit dei risultati. Utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c), il dipendente deve improntare il proprio lavoro alla logica di risparmio (es: buon uso delle utenze, riciclo della carta, utilizzo parsimonioso del materiale di cancelleria) e sulla individuazione della migliore soluzione di natura organizzativa e gestionale. 4. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parit di trattamento a parit di condizioni, astenendosi, altres, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalit, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilit, condizioni sociali o di salute, et e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.4. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parit di trattamento a parit di condizioni, astenendosi, altres, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalit, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilit, condizioni sociali o di salute, et e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.5. Il dipendente dimostra la massima disponibilit e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.5. Il dipendente dimostra la massima disponibilit e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. 6. Nei rapporti con i colleghi, i superiori o i subordinati, il dipendente tiene un comportamento ispirato a fiducia, collaborazione e correttezza, rispetta le differenze di genere e favorisce le pari opportunit. Evita atti e atteggiamenti caratterizzati da animosit o conflittualit e in nessun caso lede la dignit di colleghi, superiori o subordinati.7. Il dipendente tenuto ad informare lamministrazione ove acquisisca notizia di essere sottoposto ad indagini da parte dellautorit giudiziaria, ovvero di essere proposto per lapplicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale. In tal caso lobbligo di informazione viene assolto mediante nota trasmessa entro 5 giorni dallacquisizione della notizia (es. dalla notifica dellavviso di garanzia). I destinatari dellinformativa sono il Dirigente del settore cui il Dipendente assegnato e il Responsabile della prevenzione della corruzione, nel caso di dipendenti non dirigenti; nel caso in cui lobbligo di informazione riguardi un Dirigente, la comunicazione dovr essere inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Sindaco. Nel caso lobbligo di comunicazione riguardi il Segretario Generale o il Direttore Generale, la comunicazione in esame indirizzata al Sindaco. 8. Nel trattamento di dati personali, il dipendente tenuto al rispetto delle prescrizioni adottate dal Titolare del trattamento e alle istruzioni fornite dal Responsabile per la protezione dei dati personali, in conformit con il Regolamento generale per la protezione dei dati personali, oltre che delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare tenuto ad assicurare il rispetto dei principi di correttezza, liceit e trasparenza. Inoltre deve adottare ogni comportamento idoneo a garantire lintegrit e la corretta conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, sia informatici, sia cartacei, astenendosi da comportamenti che consentano la divulgazione indebita o accidentale e disponendo laccesso ai dati e alle informazioni solo nei casi consentiti dalla legge e dalle prescrizioni adottate dallEnte. Il dipendente tenuto, inoltre a informare tempestivamente lAmministrazione riguardo eventuali situazioni di rischio che possano comportare il deterioramento, la perdita o la violazione di dati.Lentrata in servizio deve avvenire nella fascia oraria di flessibilit assegnata secondo il modulo orario stabilito per tipologia di servizio e linizio decorrer dallora e minuti risultanti dalla registrazione del badge.9. Lentrata in servizio deve avvenire nella fascia oraria di flessibilit assegnata secondo il modulo orario stabilito per tipologia di servizio e linizio decorrer dallora e minuti risultanti dalla registrazione del badge.Il dipendente deve personalmente utilizzare il proprio tesserino magnetico di riconoscimento (badge) per registrare, nel terminale orologio segnatempo collocato presso la propria sede di lavoro, linizio ed il termine del normale orario di lavoro, nonch per tutte le uscite ed i rientri intermedi fatti ed annotarle su apposito registro istituito e conservato da ogni dirigente.10. Il dipendente deve personalmente utilizzare il proprio tesserino magnetico di riconoscimento (badge) per registrare, nel terminale orologio segnatempo collocato presso la propria sede di lavoro, linizio ed il termine del normale orario di lavoro, nonch per tutte le uscite ed i rientri intermedi fatti ed annotarle su apposito registro istituito e conservato da ogni dirigente.Art. 3 Regali, compensi e altre utilit Art. 4 Regali, compensi e altre utilit 1. Il dipendente non chiede, n sollecita, per s o per altri, regali o altre utilit. Il dipendente non accetta, per s o per altri, regali o altre utilit, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per s o per altri, regali o altre utilit, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attivit inerenti all'ufficio, n da soggetti nei cui confronti o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attivit o potest proprie dell'ufficio ricoperto.1. Il dipendente non chiede, n sollecita, per s o per altri, regali o altre utilit. Il dipendente non accetta, per s o per altri, regali o altre utilit, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per s o per altri, regali o altre utilit, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attivit inerenti all'ufficio, n da soggetti nei cui confronti o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attivit o potest proprie dell'ufficio ricoperto.2. Il dipendente non accetta, per s o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilit e non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilit a un proprio sovraordinato, salvo quelli duso di modico valore di cui al successivo comma 4).2. Il dipendente non accetta, per s o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilit e non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilit a un proprio sovraordinato, salvo quelli duso di modico valore di cui al successivo comma 4.3. I regali e le altre utilit comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente, cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dellAmministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 3. I regali e le altre utilit comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente, cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dellAmministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali4. Ai fini del presente articolo, per regali od altre utilit di modico valore, anche sotto forma di sconto, si intendono quelli di valore commerciale non superiore, in via orientativa, a 50 euro, fermo il limite di 150 euro raggiungibile nellarco dellanno. 4. Ai fini del presente articolo, il modico valore per ciascun regalo o utilit ricevibile dal singolo dipendente fissato in euro 25,00, anche sotto forma di sconto. Il medesimo valore si applica al cumulo di regali ricevibili provenienti da uno stesso soggetto nel corso di un anno solare. Nel caso in cui il cumulo nellanno solare si verifichi per il concorso di soggetti diversi, il limite di cumulo determinato in un importo non superiore a 150 euro per anno solare. Nel caso di regali o altre utilit destinati in forma collettiva ad uffici o servizi dellEnte, il valore economico si considera suddiviso pro-quota per il numero dei destinatari che ne beneficiano. 5. Il dipendente non pu accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati di cui allarticolo 5 comma 3.5. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione, anche a titolo gratuito, da soggetti privati, anche non perseguenti finalit di lucro, che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attivit inerenti all'ufficio di appartenenza, fermo restando che gli incarichi per i quali non operi il divieto di cui al precedente alinea, devono essere comunque preventivamente autorizzati dallAmministrazione ai sensi dellart. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 6. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialit dell'amministrazione, il dirigente o, ove delegato, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.6. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialit dell'amministrazione, il dirigente o, ove delegato, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato alla struttura cui preposto. Il Segretario Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei Dirigenti. Art. 4 Partecipazione ad associazioni e organizzazioniArt. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al proprio dirigente la relativa adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attivit dell'ufficio, resta esclusa ladesione a partiti e movimenti politici od a sindacati.1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al proprio dirigente, utilizzando lapposita modulistica, la relativa adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attivit dell'ufficio, resta esclusa ladesione a partiti e movimenti politici od a sindacati. Per i Dirigenti la comunicazione va effettuata al Segretario Generale; il Segretario Generale ed il Direttore Generale indirizzano le proprie comunicazioni al Sindaco. 2. Rientrano nellambito di applicazione del comma 1 le associazioni od organizzazioni potenzialmente destinatarie di atti di competenza dellufficio di assegnazione del dipendente di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici di qualunque genere.  3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere resa in modo tempestivo e comunque entro e non oltre 15 giorni dallassegnazione del dipendente allufficio o dalladesione, fermo restando lobbligo di comunicazione immediata da parte del dipendente della propria adesione o appartenenza nel caso in cui allo stesso siano assegnate responsabilit di procedimento rispetto alle quali detta adesione o appartenenza possa generare situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi. Analogo dovere di comunicazione sussiste in caso di recesso da dette associazioni od organizzazioni. 2. Il dirigente valuta, sulla base sia delle concrete attivit dellufficio in cui opera il dipendente che nelle concrete attivit delle associazioni o organizzazioni a cui il dipendente eventualmente partecipa, la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilit anche potenziale, anche la fine di accertare la possibile insorgenza degli obblighi di cui al successivo art. 6. Il presente comma non si applica alladesione a partiti politici o a sindacati. 4. Il dirigente valuta, sulla base sia delle concrete attivit dellufficio in cui opera il dipendente che nelle concrete attivit delle associazioni o organizzazioni a cui il dipendente eventualmente partecipa, la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilit anche potenziale, anche al fine di accertare la possibile insorgenza degli obblighi di cui al successivo art. 6. Il presente comma non si applica alladesione a partiti politici o a sindacati.3. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, n esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.5. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, n esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. Art. 5 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesseArt. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti l'interesse 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivit o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivit inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dellufficio, utilizzando lapposita modulistica, di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivit o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivit inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Analogo obbligo di comunicazione sussiste per le intervenute variazioni rispetto alle comunicazioni effettuate.2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere rese in modo tempestivo e comunque entro e non oltre 15 giorni dallassegnazione del dipendente allufficio o dallintervenuta variazione, fermo restando lobbligo del dipendente di effettuare una comunicazione immediata nel caso in cui allo stesso siano assegnate responsabilit di procedimento rispetto alle quali le circostanze indicate al comma 1 possano generare situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.2. Per soggetti privati di cui al comma 1 che precede si intendono in particolare: a) coloro che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e/o lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni e o di prestatori di servizi tenuti dal settore di appartenenza del dipendente; b) coloro che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure per laggiudicazione di appalti, sub appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o lattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal settore di appartenenza del dipendente; c) coloro che abbiano, o abbiano avuto bel biennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivit imprenditoriali comunque denominati, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attivit inerenti al settore di appartenenza del dipendente.3. Per soggetti privati di cui al comma 1 che precede si intendono in particolare: a) coloro che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e/o lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni e o di prestatori di servizi tenuti dal settore di appartenenza del dipendente; b) coloro che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure per laggiudicazione di appalti, sub appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o lattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal settore di appartenenza del dipendente; c) coloro che abbiano, o abbiano avuto bel biennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivit imprenditoriali comunque denominati, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attivit inerenti al settore di appartenenza del dipendente.4. A seguito delle comunicazioni di cui il comma 1, il dirigente tenuto ad adottare le misure organizzative necessarie per prevenire, rispetto a quanto segnalato, che si determinino situazioni di conflitto di interessi reale o potenziale.5. Il dirigente della struttura di assegnazione pu disporre, a seguito di specifica segnalazione o dufficio, verifiche circa la veridicit di quanto dichiarato dal dipendente ai sensi del comma 13. Fermo quanto precede, il conflitto pu riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dallintento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.Fermo quanto precede, il conflitto pu riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dallintento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.Art. 6 Obbligo di astensioneArt. 7 Obbligo di astensione1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivit che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societ o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivit che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societ o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.2. Il dipendente che interviene per doveri dufficio o comunque a qualsiasi titolo partecipa ad un procedimento, anche senza esserne il responsabile, rispetto al quale possano essere coinvolti interessi propri ai sensi del precedente comma 1, ne d immediata comunicazione al dirigente della struttura di appartenenza che decide sulla astensione del dipendente dalla partecipazione al procedimento in argomento.2. Nei casi previsti dal precedente articolo 5, comma 1 e nei casi, previsti dal comma 1 del presente articolo, riferiti al coinvolgimento nellattivit amministrativa di interessi di persone con le quali lagente pubblico abbia rapporti di frequentazione abituale, grave inimicizia, ovvero riferiti alla sussistenza di gravi ragioni di convenienza che giustifichino lastensione, il dipendente tenuto a dare tempestivamente (entro 3 giorni dallassegnazione della relativa pratica) comunicazione scritta, debitamente motivata, al proprio dirigente o, nel caso del Dirigente, al Segretario Generale, delle circostanze che, rispetto alle attivit e alle decisioni di propria competenza, possono determinare un obbligo di astensione, fornendo le informazioni necessarie per la valutazione delleffettiva sussistenza di un conflitto rilevante. Il dirigente e per il Dirigente il Segretario Generale - pu acquisire informazioni integrative dal dipendente e decide in ordine alla sussistenza o meno dellobbligo di astensione. 3. Ogni dirigente istituisce un apposito registro dei casi di astensione valutati e censiti ai sensi dei precedenti commi 1 e 2. 3. Ogni dirigente istituisce un apposito registro dei casi di astensione valutati e censiti ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.Art. 7 Prevenzione della corruzioneArt. 8 Prevenzione della corruzione1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. 1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione. 2. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorit giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.2. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorit giudiziaria, segnala al proprio dirigente eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Nel caso in cui si renda necessario e motivatamente opportuno, la segnalazione di cui sopra deve essere fatta al solo Responsabile della prevenzione della corruzione. Le segnalazioni devono riguardare comportamenti, rischi, reati ed irregolarit ai danni dell'interesse pubblico; non possono riguardare lamentele di carattere personale.3. Il personale componente delle Commissioni esaminatrici nellambito di procedure concorsuali, di gara o comunque comparative o che ha la responsabilit nella gestione dei contratti per la fornitura di beni o servizi e la realizzazione di opere in favore dell'Amministrazione segnala tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali proposte ricevute da concorrenti o dallaggiudicatario, aventi a oggetto utilit di qualunque tipo in favore proprio, dei suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente.4. Nei confronti dei concorrenti, degli operatori economici che concorrono alle gare dappalto e degli aggiudicatari di contratti, il personale limita i contatti a quelli strettamente necessari alla gestione delle procedure.5. Nel rispetto della prescrizione dellart. 1, comma 14 della legge 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dellamministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano di prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare. Conseguentemente, ogni dipendente tenuto ad assicurarne il rispetto, fornendo la necessaria collaborazione ai fini della valutazione della sostenibilit delle prescrizioni contenute nel Piano.Art. 8 Trasparenza e tracciabilitArt. 9 Trasparenza e tracciabilit 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche Amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e le prescrizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione in formato aperto, reperimento e trasmissione dei dati, delle informazioni e dei documenti sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, operando in modo preciso, completo e nel rispetto dei tempi previsti.2. I dirigenti ed i dipendenti forniscono, per le funzioni esercitate, la collaborazione e le informazioni necessarie alla realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e lintegrit e delle azioni in esso contenute nel rispetto delle scadenze indicate. La mancata collaborazione da parte dei dirigenti sar rilevata dallOIV e costituisce indicatore di qualit della gestione ai fini della valutazione della performance individuale. La mancata collaborazione da parte del personale con qualifica non dirigenziale sar valutato dal dirigente di assegnazione in sede di valutazione annuale della prestazione individuale.2. La tracciabilit dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilit.3. La tracciabilit dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilit. fatto divieto di emanare atti e disposizioni a valenza esterna, con la sola esclusione delle comunicazioni informali, ove consentite, che non siano stati protocollati elettronicamente. Lutilizzo dei dati e dei documenti inseriti nei programmi informatici deve avvenire osservando scrupolosamente le disposizioni impartite rispetto allimpiego ed alla custodia delle credenziali di accesso.Art. 9 Comportamento nei rapporti privatiArt. 10 Comportamento nei rapporti privatiNellesercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, n menziona la posizione che ricopre nellamministrazione per ottenere utilit che non gli spettino e non assume altro comportamento che possa nuocere allimmagine dellamministrazione. 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, n menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilit che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. In particolare il dipendente: - osserva scrupolosamente il segreto dufficio; - non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni dufficio; - non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo allattivit dellente e con riferimento a qualsiasi ambito; - non diffonde informazioni lesive dellimmagine e dellonorabilit di colleghi; - non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.) dichiarazioni inerenti lattivit lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta, allente; - non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere limmagine dellamministrazione. 2. Allinterno ed allesterno del luogo di lavoro, il comportamento del dipendente (ad esempio nel corso di pause brevi, spostamenti, momenti di ristoro), deve essere tale da non ingenerare nel cittadino una immagine di inefficienza o trascuratezza, tale da nuocere al decoro dellAmministrazione. 3. Il dipendente tenuto a mantenere un profilo rispettoso delle pubbliche istituzioni, oltre che della propria Amministrazione, anche in occasione di manifestazioni pubbliche, raduni, incontri e nelluso di strumenti di comunicazione e social network, nonch in occasione di dichiarazioni a organi di informazione, astenendosi da affermazioni che possano ledere limmagine dellamministrazione e comunque compromettere il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni.Art. 10 Comportamento in servizioArt. 11 Comportamento in servizio 1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda n adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivit o l'adozione di decisioni di propria spettanza.1. Nellesercizio dei propri compiti, il dipendente si attiene alle disposizioni impartite dal proprio diretto Responsabile. Eventuali segnalazioni o richieste di intervento dirette, da parte degli Organi politici, devono essere tempestivamente comunicate al Dirigente responsabile della struttura di assegnazione. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda n adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivit o l'adozione di decisioni di propria spettanza.2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.2. Il dipendente osserva le disposizioni organizzative relative allorario di lavoro ed alla presenza in servizio e utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.3. Il dipendente evita di sostare presso la timbratrice prima delleffettiva timbratura in uscita. Il dipendente, effettuata la timbratura in entrata, salvo caso motivati ed autorizzati, raggiunge tempestivamente il proprio posto di lavoro.4. Il dipendente non attende, durante l'orario di lavoro, a occupazioni estranee al servizio, e per tali si intende anche l'accesso ai social network, compiuti anche attraverso apparecchio cellulare personale. Nei periodi di assenza per malattia o infortunio il dipendente non attende ad attivit che possano ritardare il recupero psico-fisico.Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio esclusivamente per lo svolgimento dei compiti dufficio; durante lorario di lavoro limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dellufficio o su telefoni mobili di propriet al minimo indispensabile. 5. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio esclusivamente per lo svolgimento dei compiti dufficio; durante lorario di lavoro limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dellufficio o su telefoni mobili di propriet al minimo indispensabile. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dellamministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. 6.Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dellamministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.Il dipendente: opera per la riduzione della produzione dei rifiuti, ovvero per il loro riuso/riutilizzo ed effettua la raccolta in modo differenziato; calibra lutilizzo dellenergia elettrica e degli strumenti di riscaldamento e raffreddamento in base alle reali necessit dellambiente di lavoro; cura costantemente il proprio aggiornamento professionale nelle materie di competenza; nelle relazioni con i colleghi, i collaboratori e i rispettivi responsabili, assicura costantemente la massima collaborazione, nel rispetto reciproco delle posizioni e delle funzioni istituzionali; evita atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenit e concordia nellambito degli uffici; 7. Il dipendente: opera per la riduzione della produzione dei rifiuti, ovvero per il loro riuso/riutilizzo ed effettua la raccolta in modo differenziato; calibra lutilizzo dellenergia elettrica e degli strumenti di riscaldamento e raffreddamento in base alle reali necessit dellambiente di lavoro; cura costantemente il proprio aggiornamento professionale nelle materie di competenza; nelle relazioni con i colleghi, i collaboratori e i rispettivi responsabili, assicura costantemente la massima collaborazione, nel rispetto reciproco delle posizioni e delle funzioni istituzionali; evita atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenit e concordia nellambito degli uffici. I dipendenti si astengono dagli eccessi nelluso di bevande alcoliche ed evitano luso di sostanze che possano alterare lequilibrio psichico. 8. I dipendenti si astengono dagli eccessi nelluso di bevande alcoliche ed evitano luso di sostanze che possano alterare lequilibrio psichico. Negli uffici comunali: consentita la detenzione di oggetti di propriet privata non ingombranti e compatibilmente con le disponibilit e le capacit dei luoghi; proibito depositare o detenere oggetti o materiali illeciti, pericolosi, indecorosi, ingombranti, tossici o, comunque, nocivi. 9.Negli uffici comunali: consentita la detenzione di oggetti di propriet privata non ingombranti e compatibilmente con le disponibilit e le capacit dei luoghi; proibito depositare o detenere oggetti o materiali illeciti, pericolosi, indecorosi, ingombranti, tossici o, comunque, nocivi. Art. 11 Rapporti con il pubblicoArt. 12 Rapporti con il pubblico Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile della targhetta identificativa messa a disposizione dall'amministrazione e, nei rapporti telefonici, declina la denominazione del proprio ufficio/servizio ed il proprio nome e cognome ovvero numero di matricola. 1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'Amministrazione; nel rispondere alle telefonate identifica se stesso e lufficio di appartenenza. Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilit e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera pi completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. 2. Nella trattazione delle pratiche affidate il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilit e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera pi completa e accurata possibile, utilizzando i mezzi pi immediati, assicurando chiarezza ed esaustivit e mantenendo uno stile di comunicazione cortese e tale da promuovere positivamente limmagine dellAmministrazione. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, il dipendente indirizza l'interessato al funzionario o allufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilit od il coordinamento. 3. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilit od il coordinamento, evitando tuttavia di esprimere di fronte agli utenti giudizi negativi di natura personale sui propri collaboratori, assegnando agli stessi lintera responsabilit di un ipotetico o accertato disservizio, riservandosi eventuali segnalazioni sensibili dal punto di vista disciplinare, da considerare in altra sede. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorit stabilito dall'amministrazione con apposito atto, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. 4.Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente assicura la parit di trattamento tra gli utenti e rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorit stabilito dal proprio diretto Responsabile, l'ordine cronologico, evitando rapporti diretti con lutenza finalizzati ad alterare lordine di trattazione delle pratiche e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente si astiene inoltre da ogni azione diretta ad orientare e indirizzare gli utenti verso strutture private o, comunque, diretta a favorire interessi privati. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 5. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami rispetto alle funzioni di competenza e in qualunque forma pervenuti. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione. Il dipendente cura il rispetto degli standard di qualit e di quantit fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. 6.Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione. E pertanto fatto divieto di creare sui social networks gruppi, pagine, profili o simili riconducibili allEnte e di rilasciare comunque dichiarazioni o pubblicare commenti lesivi dellimmagine istituzionale dellAmministrazione, o in violazione del segreto dufficio, della riservatezza, della privacy, denigratori di colleghi o superiori. Il dipendente che svolge la sua attivit lavorativa presso un ufficio che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualit e di quantit fissati dall'Amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi.7. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuit del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalit di prestazione del servizio e sui livelli di qualit.7. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuit del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalit di prestazione del servizio e sui livelli di qualit. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilit od il coordinamento, evitando tuttavia di esprimere di fronte agli utenti giudizi negativi di natura personale sui propri collaboratori, assegnando agli stessi lintera responsabilit di un ipotetico o accertato disservizio, riservandosi eventuali segnalazioni sensibili dal punto di vista disciplinare, da considerare in altra sede. 8. Il dipendente non assume impegni n anticipa lesito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti lufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie ad atti od operazioni amministrative, in corso o concluse, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalit stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dellamministrazione.8. Il dipendente non assume impegni n anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalit stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dellAmministrazione. 9. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.9. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente dellEnte o, se individuabile, di altra Amministrazione. 10. I dipendenti hanno il dovere di improntare il loro contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. In particolare, sono tenuti nei rapporti con lutenza e il pubblico in generale alla cortesia e al rispetto; a tale scopo: a) si astengono dal turpiloquio o, comunque, dalluso di un linguaggio non consono al servizio svolto; b) si relazionano con lutenza usando un linguaggio chiaro e semplice, assicurando la massima disponibilit in modo da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione; c) sono tenuti a indossare abiti non in contrasto con lordine pubblico e il buon costume e, comunque, compatibili con il decoro, la dignit e il prestigio dellamministrazione; d) curano la loro immagine in modo da instaurare e mantenere con il pubblico un contatto socialmente apprezzabile e gradevole.10. I dipendenti hanno il dovere di improntare il loro contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. In particolare, sono tenuti nei rapporti con lutenza e il pubblico in generale alla cortesia e al rispetto; a tale scopo: a) si astengono dal turpiloquio o, comunque, dalluso di un linguaggio non consono al servizio svolto; b) si relazionano con lutenza usando un linguaggio chiaro e semplice, assicurando la massima disponibilit in modo da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione; c) sono tenuti a indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro compatibile con il decoro, la dignit e il prestigio dellamministrazione. Art. 12 Rapporti con i mezzi di informazioneArt. 13 Rapporti con i mezzi di informazioneI rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti dagli Organi di Amministrazione del Comune di Reggio Calabria, dallufficio Stampa e dagli uffici di diretta collaborazione a ci deputati, nonch dai dipendenti espressamente incaricati.I rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti dagli Organi di Amministrazione del Comune di Reggio Calabria, dallufficio Stampa e dagli uffici di diretta collaborazione a ci deputati, nonch dai dipendenti espressamente incaricati.I dipendenti, salvo il diritto di esprimere valutazioni o diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini: Evitano ogni dichiarazione pubblica concernente la loro attivit di servizio; Si astengono da qualsiasi altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed allimmagine dellamministrazione di appartenenza; Non intrattengono rapporti con i mezzi di informazione in merito alle attivit istituzionali del Comune di Reggio Calabria; Non sollecitano la divulgazione, in qualunque forma, di notizie inerenti allattivit dellamministrazione; Informano tempestivamente lufficio incaricato dei rapporti con i mezzi di informazione per il tramite del responsabile dellufficio di appartenenza, nel caso in cui siano destinatari di richieste di informazioni o chiarimenti da parte di organi di informazione.I dipendenti, salvo il diritto di esprimere valutazioni o diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini: Evitano ogni dichiarazione pubblica concernente la loro attivit di servizio; Si astengono da qualsiasi altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed allimmagine dellamministrazione di appartenenza; Non intrattengono rapporti con i mezzi di informazione in merito alle attivit istituzionali del Comune di Reggio Calabria; Non sollecitano la divulgazione, in qualunque forma, di notizie inerenti allattivit dellamministrazione; Informano tempestivamente lufficio incaricato dei rapporti con i mezzi di informazione per il tramite del responsabile dellufficio di appartenenza, nel caso in cui siano destinatari di richieste di informazioni o chiarimenti da parte di organi di informazione.Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigentiArt. 14 Disposizioni particolari per i dirigentiFerma restando lapplicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti e, per quanto compatibili, ai dipendenti titolari di posizione organizzative ed alta professionalit.Ferma restando lapplicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano al Direttore Generale, ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dellart. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorit politiche e, per quanto compatibili, ai dipendenti titolari di posizione organizzative ed alta professionalit.Il personale di cui al comma 1: Prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivit politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovr dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivit inerenti all'ufficio. Svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico. Fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. Assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa, cura, altres, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalit esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. Cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di et e di condizioni personali. Assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacit, delle attitudini e della professionalit del personale a sua disposizione; affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalit. Svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui preposto con imparzialit e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti; intraprende con tempestivit le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, segnala tempestivamente lillecito allautorit disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorit giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinch sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identit nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART98"54-bis del HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985"decreto legislativo n. 165 del 2001. Nei limiti delle sue possibilit, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attivit e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione. Cura, ed occorrendo aggiorna, i dati del proprio curriculum ed i riferimenti del proprio ufficio sul sito del Comune di Reggio Calabria. Deve promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento sia generale, sia specifico da parte dei dipendenti assegnati. Si preoccupa della formazione e dellaggiornamento dei dipendenti assegnati alle proprie strutture in materia di trasparenza ed integrit, potendo altres segnalare particolari esigenze nellambito della programmazione formativa annuale; Provvede alla costante vigilanza sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati alla propria struttura, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente.Il personale di cui al comma 1: Prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione, utilizzando lapposita modulistica, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivit politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovr dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivit inerenti all'ufficio. Il dirigente informa tempestivamente lAmministrazione in caso di successive variazioni delle dichiarazioni rese. Svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico. Assicura il rispetto della legge, nonch losservanza delle direttive generali e di quelle impartite dallEnte e persegue direttamente linteresse pubblico nellespletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti. Fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. Assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa, cura, altres, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalit esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. Cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di et e di condizioni personali. Assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacit, delle attitudini e della professionalit del personale a sua disposizione; affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalit e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. Svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui preposto con imparzialit e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti; intraprende con tempestivit le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, segnala tempestivamente lillecito allautorit disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorit giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinch sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identit nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART98"54-bis del HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985"decreto legislativo n. 165 del 2001. Nei limiti delle sue possibilit, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attivit e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione. Cura, ed occorrendo aggiorna, i dati del proprio curriculum ed i riferimenti del proprio ufficio sul sito del Comune di Reggio Calabria. Deve promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento sia generale, sia specifico da parte dei dipendenti assegnati. Si preoccupa della formazione e dellaggiornamento dei dipendenti assegnati alle proprie strutture in materia di trasparenza ed integrit, potendo altres segnalare particolari esigenze nellambito della programmazione formativa annuale; Provvede alla costante vigilanza sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati alla propria struttura, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente. Il Segretario Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei dirigenti.Il Segretario Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei dirigenti.I dipendenti possono segnalare eventuali disparit nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del dirigente mediante comunicazione scritta al Responsabile per la prevenzione della corruzione e, per conoscenza, al Direttore Generale, o incarico equiparato, competente.I dipendenti possono segnalare eventuali disparit nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del dirigente mediante comunicazione scritta al Responsabile per la prevenzione della corruzione e, per conoscenza, al Direttore Generale, o incarico equiparato, competente.Art. 14 Contratti ed altri atti negozialiArt. 15 Contratti ed altri atti negoziali1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonch nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, n corrisponde o promette ad alcuno utilit a titolo di intermediazione, n per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attivit di intermediazione professionale.1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonch nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, n corrisponde o promette ad alcuno utilit a titolo di intermediazione, n per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attivit di intermediazione professionale.2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilit nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilit nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attivit relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilit nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilit nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attivit relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il responsabile del settore di appartenenza.3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dipendente di cui al comma 1 dellarticolo 12, questi informa per iscritto il Segretario Comunale; in caso diverso ladempimento deve essere corrisposto in via gerarchica dal dipendente interessato.4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Segretario Generale dellEnte. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il Segretario Generale o il Direttore Generale, questi ultimi informano per iscritto il Sindaco.5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico.5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio dirigente.Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attivit formativeArt. 16 Vigilanza, monitoraggio e attivit formative 1. Oltre a quanto indicato allart. 13, il dirigente, ovvero il dipendente dallo stesso incaricato, e lufficio di disciplina, ai sensi dell'articolo HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART60"54, comma 6, del HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985"decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice.1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dirigenti vigilano sull'applicazione del presente Codice.2. Ai fini dell'attivit di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l amministrazione si avvale dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART88"articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.2. In relazione ai compiti di vigilanza indicati al comma 1, il dirigente promuove la conoscenza del codice di comportamento fornendo assistenza e consulenza sulla corretta interpretazione e attuazione del medesimo. Favorisce inoltre la formazione e laggiornamento dei dipendenti in materia di integrit e trasparenza, in coerenza con la programmazione di tale misura inserita nel Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e, nella valutazione individuale del dipendente, tiene conto anche delle eventuali violazioni del codice di comportamento emerse in sede di vigilanza.Le attivit svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13"1, comma 2, della HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418"legge 6 novembre 2012, n. 190.3. Il controllo sul rispetto del codice di comportamento da parte della dirigenza operato dal Segretario Generale.L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985"decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART98"54-bis del HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985"decreto legislativo n. 165 del 2001.4. Per gli ambiti di rispettiva competenza, collaborano alle funzioni di vigilanza e monitoraggio circa lattuazione del presente Codice, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e lUfficio per i Procedimenti disciplinari.Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART60"54, comma 7, del HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985"decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorit nazionale anticorruzione, di cui all'articolo HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13"1, comma 2, della HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418"legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.5. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'Amministrazione; attua, in raccordo con lUfficio procedimenti Disciplinari, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, presidia la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorit nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.Ai fini dello svolgimento delle attivit previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13"1, comma 7, della HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418"legge n. 190 del 2012.6. Le attivit svolte ai sensi del presente articolo dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura, in collaborazione con il responsabile della Prevenzione della Corruzione, l'aggiornamento del codice di comportamento, provvede alla raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di tutela dellidentit di chi ha segnalato fatti rilevanti a fini disciplinari.Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari pu chiedere all'Autorit nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13"1, comma 2, lettera d), della HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418"legge n. 190 del 20127. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'Ufficio per i procedimenti Disciplinari pu chiedere all'Autorit nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.Al personale dellEnte sono rivolte attivit formative in materia di trasparenza e integrit, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento.I cittadini possono segnalare violazioni al presente codice attraverso una puntuale segnalazione allUfficio di cui al comma 1.Art. 16 Responsabilit conseguente alla violazione dei doveri del codiceArt. 17 Responsabilit conseguente alla violazione dei doveri del codice1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonch dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, d luogo anche a responsabilit penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa fonte di responsabilit disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualit e proporzionalit delle sanzioni.1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonch dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, d luogo anche a responsabilit penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa fonte di responsabilit disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualit e proporzionalit delle sanzioni.2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entit della sanzione disciplinare si applicano le disposizioni di cui allart. 16 del DPR n. 62/13.2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entit della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravit del comportamento ed all'entit del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.Art. 18 Disposizioni finali e abrogazioni 1. Al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Reggio Calabria verr data la pi ampia diffusione. 2. Sar cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)/Segretario Generale provvedere alla: - pubblicazione sul sito internet istituzionale; - trasmissione via e-mail ai dipendenti (sostituita dalla consegna di copia cartacea per i dipendenti non dotati di e-mail di servizio). 3. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro verr consegnata e fatta sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento dellEnte, unitamente al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con il D.P.R. n. 62/2013.4. Il presente Codice sostituisce il Codice vigente ed entra in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria. 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